Finanza

Coop, il regime agevolato allontana i contributi a fondo perduto

Il reddito imponibile è spesso azzerato grazie a norme fiscali di favore

di Gianni Allegretti

Le modalità di applicazione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, commi da 16 a 27, del Dl 73/21 (Sostegni bis) basate sul peggioramento del risultato economico d’esercizio penalizzano le cooperative che, per effetto delle agevolazioni fiscali loro riconosciute vedono ridotto o azzerato il beneficio. Le più penalizzate sono le coop sociali e quelle agricole beneficiarie delle agevolazioni (articoli 10 e 11 Dpr 601/73 e legge 311/04) che portano frequentemente all’azzeramento del reddito imponibile.

Difficilmente, pertanto, tali soggetti possono accedere al contributo a fondo perduto riconosciuto agli esercenti attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, con partita Iva attiva al 26 maggio 2021, che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 abbiano conseguito ricavi o compensi fino a dieci milioni di euro.

Il contributo, infatti, spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31 dicembre 2019 in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Mef (da emanare) ma da calcolarsi con riferimento al reddito d’impresa analitico al lordo delle perdite quale risultante dal rigo RF63, colonna 1, del modello Redditi SC (provvedimento direttore Entrate n. 227357/2021).

Ricordiamo che le richiamate norme agevolative spettanti alle società cooperative a mutualità prevalente, sociali di cui alla legge 381/91 e agricole, consentono sia di sottoporre a tassazione l’utile d’esercizio in misura fortemente ridotta e sia di mandare esenti le riprese fiscali in applicazione delle norme sul reddito d’impresa.

In base ai commi 460 e seguenti della legge 311/04, infatti, l’utile è totalmente esente per le sociali e sottoposto a tassazione nella misura del 20% per le agricole, misure elevate al 3% e al 23% per effetto dell’aumento della quota parte dell’utile da assoggettare a tassazione in misura fissa (3%) per tutte le società cooperative a opera dell’articolo 2, comma 36-bis, del Dl 138/11. Inoltre, tali tipi di società cooperative continuano a beneficiare dell’esenzione delle riprese fiscali ai sensi degli articoli 10 e 11 Dpr 601/73 che, rispettivamente per le agricole e le sociali, mandano esenti le variazioni in aumento in applicazione delle norme sul reddito d’impresa.

Pertanto, nell’impossibilità, di fatto, di accedere al contributo a fondo perduto (previsto nella misura massima di euro 150mila), le cooperative non hanno alcun interesse a presentare la dichiarazione entro il termine del 30 settembre come previsto dal comunicato stampa del ministero dell’Economia 172/2021.

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