Imposte

Coop, ristorni ai soci con tassazione agevolata

Profitti che valgono come partecipazione agli utili e quindi con benefici fiscali. Deve essere depositato il verbale dell'assemblea che ha deliberato

di Gianni Allegretti

Alle somme erogate a titolo di ristorno dalla cooperativa ai soci lavoratori ad integrazione dei redditi da lavoro si applica il trattamento fiscale agevolativo di cui all’articolo 1, commi da 182 a 189, della legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016) a prescindere dalle condizioni ivi richieste dell’esistenza di incrementi di produttività, redditività, qualità e innovazione.

Queste le conclusioni, d’intesa con il ministero del Lavoro, cui perviene l’agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello 5 aprile 2023 n. 284.

Nelle premesse, la cooperativa istante ha fatto presente che intende distribuire ristorni ai soci lavoratori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intrattenuti con essi a prescindere dal verificarsi di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione previsti quali condizione per l’applicazione della tassazione agevolata di cui alla legge 208/2015 e, in assenza delle quali, le somme erogate sono soggette a tassazione ordinaria.

L’istante ha prospettato una soluzione interpretativa ad essa favorevole nella considerazione che, ai sensi dell’articolo 2545-sexies del Codice civile, il riconoscimento dei ristorni ai soci, in presenza di un avanzo derivante dalla gestione mutualistica, è demandato alla decisione dell’assemblea dei soci che approva il bilancio d’esercizio prescindendo dalle condizioni richieste dalla legge 208/2015.

Al riguardo, l’agenzia delle Entrate ha precisato che sono ammesse a beneficiare della misura agevolata di tassazione di cui alla legge 208/2015 (imposta 10 per cento sostitutiva dell’Irpef e addizionali, ridotta al 5 per cento dal comma 63 della legge di Bilancio 2023), oltre ai premi di risultato, anche le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, modalità con la quale può essere retribuito, in tutto o in parte, il lavoratore.

Nel merito dei ristorni, l’agenzia delle Entrate, con richiamo alla propria circolare n. 35/E/2008, ha precisato che, essendo parte dei profitti netti della cooperativa e strumento per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa, essi costituiscono modalità di partecipazione agli utili e, pertanto, ammessi a beneficiare della agevolazione ex lege 208/2015.

L’Agenzia, infine, rammenta che le somme corrisposte a titolo di partecipazione agli utili (ristorni) devono venire indicate nell’apposita sezione del modello di dichiarazione e che, in luogo del contratto di lavoro, deve essere depositato il verbale dell’assemblea che ha deliberato la distribuzione dei ristorni (agenzia delle Entrate, circolare n. 28/E/2016).

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