I temi di NT+Le parole del non profit

Coop sociali, attenzione ai requisiti che fanno scattare gli obblighi di trasparenza

In un’ottica di semplificazione si potrà ottemperare attraverso la pubblicazione del bilancio sociale sul sito

di Gabriele Sepio e Veronica Varone

Anche per le cooperative sociali scattano gli obblighi di trasparenza (articolo 13 del Dlgs 33/2013). È il chiarimento dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con la delibera 21/2022 del 12 gennaio. Dopo le linee guida sugli affidamenti dei servizi sociali e il parere sulla trasparenza della Croce rossa italiana (determinazione 751/2021), infatti, è la volta delle cooperative social, enti del Terzo settore (Ets) che, con la riforma del Terzo settore, acquisiscono la qualifica di «impresa sociale» di diritto.

Si tratta di realtà istituite con legge 381/1991, che si distinguono in due differenti categorie:

• quelle di tipo A), che occupano di servizi socio- sanitari ed educativi;

• e quelle di tipo B), che svolgono attività per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e che, in quanto iscritte nella sezione speciale «imprese sociali» del Registro imprese confluiranno di diritto nel nuovo registro unico nazionale del Terzo settore.

I requisiti

Sul punto, l’Anac con la delibera in questione specifica che così come accade per associazioni, fondazioni e altri enti di diritto privato, secondo anche le coop saranno tenute a rispettare le misure del decreto legislativo 33/2013 in presenza dei requisiti previsti dalla norma. Più nello specifico, nel caso in cui la coop si caratterizzi per avere un bilancio superiore a 500mila euro, per essere finanziata in maniera maggioritaria da parte delle pubbliche amministrazioni per almeno due esercizi consecutivi negli ultimi tre anni, e la nomina della totalità dei componenti degli organi di amministrazione sia pubblica, queste saranno tenute ad assicurare la trasparenza sia per quanto riguarda l’organizzazione che l’attività.

Discorso diverso, invece, nel caso in cui tali enti seppur non soddisfino i tre requisiti cumulativamente, si caratterizzino per avere un bilancio superiore a 500mila euro e risultino accreditate presso la regione per la gestione di servizi di interesse generale. In tal caso, dovrà essere garantito il rispetto degli obblighi di pubblicazione e l’accesso civico semplice e generalizzato solo per i dati e i documenti relativi alle attività di pubblico interesse svolte e non per quelli inerenti alla organizzazione.

La pubblicazione sul sito

Un adempimento a cui si potrà ottemperare, in un’ottica di semplificazione, attraverso la pubblicazione del bilancio sociale sul sito. In particolare, la soluzione sembra risiedere proprio nell’obbligo, previsto per tutte le cooperative sociali, di depositare presso il Registro imprese e pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale entro il 30 giugno, sulla scorta delle indicazioni ministero del Lavoro e delle politiche sociali (note 29103/2019 e 8452/2021).

Attraverso tale pubblicazione, infatti, sarà sufficiente assolvere agli obblighi, previsti dal decreto trasparenza, rendere pubblici il bilancio di esercizio e la carta dei servizi o comunque il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici. Ancora una volta, quindi, emergono la centralità del bilancio sociale nel sistema del terzo settore, anche alla luce della stretta correlazione ed interdipendenza esistente con il bilancio di esercizio, in un uno con la volontà dell’Anac di non disconoscere e, anzi, valorizzare le peculiarità della trasparenza degli Ets.