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Coop sociali, al via lo sgravio contributivo 2021 per assumere donne vittime di violenza

di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio

Al via lo sgravio contributivo destinato alle cooperative sociali per le assunzioni 2021 di donne vittime di violenza. Con la circolare 133 del 10 settembre scorso, l’Inps fornisce istruzioni operative in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi richiesti per l’accesso all’agevolazione in tema di assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale. La misura, introdotta con la legge di Bilancio 2018 per le assunzioni sottoscritte nello stesso anno con donne vittime di violenza, è stata poi estesa per effetto del decreto Ristori anche a quelle effettuate nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021 (articolo 1, comma 220, della legge 205/2017, come modificato ai sensi dell’articolo 12 Dl 137/2020).

Andando nel dettaglio, destinatari dei rapporti incentivati sono le lavoratrici che risultino inserite in specifici percorsi di protezione debitamente certificati da:

• servizi sociali del Comune di residenza;

• centri antiviolenza (Cav) o Case rifugio.

A livello soggettivo, l’accesso alla misura è espressamente circoscritta a una sola tipologia datoriale, vale a dire le coop sociali disciplinate dalla legge 381/91. Enti che peraltro acquisiscono di diritto la qualifica di impresa sociale e, conseguentemente, di ente del Terzo settore (Ets).

Si tratta, nella sostanza, di una previsione che appare plausibile in ragione delle attività tipicamente ricondotte a questa specifica tipologia di ente, dirette alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini. Restano, tuttavia, da chiarire le ragioni legate alla mancata estensione della misura anche ad altri enti del Terzo settore che, al pari delle coop sociali, svolgono la loro attività di interesse generale al fine di promuovere la cultura della non violenza e tutela dei diritti umani, civili e sociali (articoli 5, comma 1, lettere v e w del Dlgs 117/2017).

Dal punto di vista oggettivo, Inps chiarisce che l’agevolazione riguarda le sole assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2018 o 2021, sia a tempo pieno che parziale inclusi i rapporti di lavoro domestico a tempo indeterminato e quelli di apprendistato. Escluse, invece, le ipotesi di conversione a tempo indeterminato di rapporti a termine, nonché i rapporti di lavoro intermittente e quelli occasionali.

L’agevolazione è pari alla contribuzione previdenziale a carico della coop sociale, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per un importo massimo di 350 euro mensili. Considerato il tetto massimo previsto dalla legge, a dire della stessa Inps, sarà dunque possibile cumulare la misura in parola con altri incentivi, ove non espressamente escluso e nei limiti della contribuzione datoriale dovuta.