Controlli e liti

Cooperative compliance, segreto d’ufficio per gli elementi acquisiti sull’ammissibilità

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di Michele Brusaterra


Nella cooperative compliance l’agenzia delle Entrate deve comprendere le esigenze commerciali e le ragioni imprenditoriali sottese alle scelte operate dai contribuenti, mantenendo tutelate dal segreto d’ufficio le informazioni e gli elementi acquisiti, nonché utilizzando le informazioni, comunicate dal contribuente e relative ai rischi fiscali, solo ai fini dell’istruttoria «per la verifica dei requisiti di ammissibilità e delle attività e dei controlli relativi al regime di adempimento collaborativo».

È questo quanto viene previsto dal provvedimento del 26 maggio 2017 delle Entrate, attuativo delle disposizioni in materia di adempimento collaborativo (articolo 3 del Dlgs 128/2015).

Ricordando che la norma si riferisce, perlomeno in questa prima fase, ai soggetti con un volume d’affari o di ricavi non inferiori a 10miliardi di euro o a un miliardo di euro, se presentano un’istanza di adesione al «Progetto Pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo», qualora essi intendano effettuare investimenti nel territorio dello Stato di ammontare non inferiore a 30milioni di euro, che abbiano ricadute occupazionali significative in relazione all’attività in cui avviene l’investimento, l’istituto prevede che tali soggetti possano presentare all’agenzia delle Entrate un’istanza di interpello in merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano debbano essere realizzate.

Il provvedimento, che si suddivide in 4 capi, prescrive, fra l’altro, che gli elementi informativi che vengono raccolti dall’agenzia delle Entrate, nell’ambito della fase istruttoria finalizzata alla verifica dei requisiti di ammissibilità e nell’ambito delle attività di riscontro sull’operatività del sistema, non possono costituire fonti di innesco per successive attività di controllo relative a esercizi precedenti all’ingresso al regime in commento.

Non solo. L’Agenzia deve anche favorire un «contesto fiscale di certezza», fornendo risposte alle richieste avanzate dai contribuenti nel più breve tempo possibile. Le analisi devono essere espletate in «costante collaborazione» con il contribuente in modo da poter acquisire consapevolezza in merito alle caratteristiche dell’impresa. Le posizioni prese dall’Amministrazione finanziaria all’esito delle interlocuzioni costanti e preventive, vincolano l’Amministrazione stessa e «restano valide finché rimangono invariate le circostanze di fatto e di diritto» analizzate.

Per quanto concerne il contribuente, esso si deve impegnare al fine di mantenere un efficace sistema di controllo interno per tutta la durata del regime, garantendo, altresì, l’aggiornamento costante nonché la capacità di intercettare i rischi derivanti dai cambiamenti che riguardano l’impresa e dal cambiamento delle normative e dai chiarimenti di prassi e tenuto altresì conto degli orientamenti giurisprudenziali consolidati.

Il contribuente, oltre a impegnarsi a offrire la propria collaborazione all’Ufficio affinché questo possa effettuare gli opportuni controlli sul sistema attuando le modifiche ritenute necessarie, deve comunicare, in modo tempestivo ed esauriente, le situazioni che risultano essere suscettibili di generare rischi fiscali significativi nonché le operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale cosiddetta aggressiva, che riguardi attività, operazioni o eventi aziendali che sono stati posti in essere o che si sono verificati nel periodo di imposta in corso alla data di presentazione della domanda e in quelli successivi.

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