Contabilità

Cooperative e ristorni, il regolamento guida la contabilizzazione

La bozza di emendamenti ai principi contabili in consultazione dà indicazioni sulle coop

di Franco Roscini Vitali

Le società cooperative che redigono il bilancio secondo le disposizioni del Codice civile applicano i principi contabili nazionali emanati dall’Organismo italiano di contabilità (Oic). È la conferma contenuta nella bozza di emendamenti ai principi contabili nazionali sulle specificità delle società cooperative, diffusa dall’Oic per la consultazione sino al 16 luglio 2021.

Dato il numero limitato di tali specificità, l’organismo contabile è intervenuto con alcuni emendamenti ai principi contabili, anziché predisporre un principio ad hoc per le società cooperative. Il chiarimento più rilevante riguarda i ristorni ai soci previsti dall’articolo 2545-sexies del Codice civile, per i quali vi erano comportamenti non univoci.

Se lo statuto o il regolamento prevedono un obbligo a erogare il ristorno ai soci, il ristorno è rilevato nel conto economico nell’esercizio in cui è avvenuto lo scambio mutualistico con il socio: la contropartita è un debito in quanto esiste l’obbligazione alla data di chiusura dell’esercizio. Nel conto economico il costo è contabilizzato in base alla natura dello stesso, come prevede lo schema di legge.

Per esempio, nel caso delle cooperative di lavoro e di conferimento, il ristorno integra i costi di esercizio e, nel caso delle cooperative di consumo, rettifica i ricavi di esercizio. Questo vale anche per le obbligazioni esistenti alla data del bilancio, ancorché condizionate al verificarsi di determinate circostanze stabilite nello statuto o nel regolamento.

Invece, se lo statuto o il regolamento della cooperativa non prevedono un obbligo a erogare il ristorno ai soci, la contabilizzazione avviene nell’esercizio in cui l’assemblea delibera l’attribuzione del ristorno, al pari di una distribuzione di utile. Questo anche se, a differenza dei dividendi, i ristorni non sono proporzionali alle quote del capitale conferito, ma sono proporzionali agli scambi intervenuti tra cooperativa e socio e sono determinati con riferimento alle sole transazioni intercorse con i soci.

Nella nota integrativa, per adempiere a quanto prevede il numero 17 dell’articolo 2427, le cooperative che redigono il bilancio in forma ordinaria devono fornire evidenza del numero e del valore delle azioni ordinarie, delle azioni dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa. Inoltre, nella nota integrativa deve essere documentata la condizione di prevalenza prevista dall’articolo 2513 del Codice civile che, nel caso si realizzino più tipologie di scambi mutualistici, è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali previste.

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