Finanza

Copertura Sace fino al 70% anche per i minibond

Intervento in garanzia anche per le cessioni dei crediti pro soluto. Obbligo di inserire gli interventi nel Registro degli aiuti di Stato

di Alessandro Germani

La legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) interviene sulle misure di liquidità alle imprese prevedendo una proroga per gli interventi operati dalla Sace (articolo 1 del Dl 23/2020), che vengono posticipati al 30 giugno 2021. La stessa scadenza è ora prevista anche per gli interventi di Cassa depositi e prestiti derivanti da garanzie su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito alle imprese che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito della pandemia.

L’articolo 1, comma 1-bis, stabilisce l’intervento in garanzia di Sace a fronte della cessione di crediti da parte delle imprese. Rispetto all’impianto normativo iniziale che prevedeva tale intervento solo per le cessioni pro solvendo, la legge di Bilancio lo amplia anche alle cessioni pro soluto. Restano, invece, immutati i destinatari potenziali, ovvero banche e intermediari finanziari (leasing, factoring, credito al consumo, credito ipotecario, prestito su pegno, rilascio di garanzie), senza previsione di apertura ai fondi di credito e al cosiddetto comparto dell’invoice trading (si veda il Sole 24 Ore del 9 giugno 2020).

Viene prevista, alla lettera n) del comma 2, la possibilità anche per i finanziamenti garantiti da Sace, successivi al 31 dicembre 2020, di rimborso dei finanziamenti pregressi nell’ambito di operazioni di rinegoziazione, purché sia erogato credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25% dell’importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione. Di conseguenza, si modica l’articolo 1-bis, comma 1, lettera d), del Dl 23 per consentire che, in caso di rinegoziazione del debito, la quota destinata al rimborso di finanziamenti erogati dai medesimi soggetti finanziatori non sia accreditata su apposito conto corrente dedicato. Come chiarito dalla relazione illustrativa, ciò consentirà alla banca di effettuare eventuali compensazioni tra importi a debito e a credito.

Nel Dl 23 viene poi inserito l’articolo 1-bis.1 in virtù del quale dal 1° marzo 2021 al 30 giugno 2021 Sace potrà intervenire in garanzia per le imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (ovvero le mid cap) secondo le modalità del Fondo centrale di garanzia, cioè gratuitamente, fino alla copertura del 90 per cento del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro o inferiore, tenuto conto dell’ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo centrale. La decorrenza si lega al successivo comma 245 della legge di Bilancio 2021, che prevede che l’operatività del Fondo centrale di garanzia per le imprese mid cap sia fino al 28 febbraio 2021. Per queste operazioni non si applica l’obbligo, per l’impresa beneficiaria, di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. Continua poi a farsi riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell’impresa ovvero su base consolidata qualora la stessa appartenga ad un gruppo. I benefici accordati in base al temporary framework non devono superare le soglie ivi previste, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società abbia beneficiato.

Nell’ambito, poi, della specifica disciplina relativa a Sace (articolo 6 del Dl 269/2003) viene consentito alla stessa l’intervento in garanzia e controgaranzia per una percentuale massima di copertura, salvo specifiche deroghe previste dalla legge, del 70 per cento. La platea dei destinatari, oltre agli intermediari creditizi, è ampliata al fine di considerare anche le imprese di assicurazione, nazionali e internazionali, autorizzate all’esercizio del ramo credito e cauzioni. Ulteriore ampliamento è poi finalizzato a ricomprendere anche la concessione di garanzie sotto qualsiasi forma in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari emessi da imprese con sede in Italia. Sembra chiaro, quindi, l’intervento in garanzia di Sace anche per il debito non bancario, rappresentato da obbligazioni, minibond e strumenti di finanza alternativa in genere emessi dalle imprese.

È infine previsto che facciano capo a Sace gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato delle misure di aiuto concesse ai sensi dell’articolo 1 del Dl 23/2020.

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