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Cori e bande musicali, l’ingresso nel Runts non elimina l’esenzione sui compensi

Compensi ai collaboratori, chance che resta e si aggiunge alle agevolazioni per cori, bande musicali e filodrammatiche che si iscrivono nel Registro unico del Terzo settore (Runts).

Per queste tipologie di enti, la valutazione di accesso nell’istituendo Runts assume una peculiare rilevanza, specie dal punto di vista fiscale. Ciò tenuto conto che – con la completa operatività della riforma del Terzo settore – per cori, bande musicali e filodrammatiche verrà definitivamente meno la possibilità di fruire degli attuali benefici fiscali, come il regime ai fini Ires e Iva di cui alla legge 398/1991, quello di decommercializzazione dei corrispettivi specifici (articolo 148, comma 3, Tuir) o il regime forfettario disciplinato dall’articolo 145 del Tuir (in forza dell’abrogazione dell’articolo 2, comma 31, della legge 350/2003). Una previsione che interessa anche la generalità delle associazioni senza fini di lucro e le pro loco che, proprio in questa fase transitoria, stanno procedendo all’adeguamento statutario per l’accesso al Terzo settore.

In questo senso, l’iscrizione nella sezione del Runts dedicata alle «associazioni di promozione sociale» (Aps) potrà costituire una valida alternativa per non essere escluse dal sistema di agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrativo-contabili previste dal Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017 o Cts). Ove si qualifichino come Aps, i cori, le bande musicali e filodrammatiche potranno infatti mantenere la decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati dagli associati, riproposta nel Cts all’articolo 85 del Cts, e optare per il regime forfetario specifico per le Aps, che oltre ad una determinazione forfetaria del reddito reca anche esoneri dagli obblighi di registrazione e tenuta della contabilità (articolo 86 del Cts).

Sul fronte del lavoro, al pari delle associazioni sportive dilettantistiche (Asd), anche per queste tipologie di enti l’accesso al Terzo settore non determina il venir meno dell’esenzione dal reddito imponibile dei compensi di cui all’articolo 69, comma 2 Tuir. In assenza di una previsione contraria nel Cts, dunque, ove i solidazi musicali e filodrammatici si qualifichino come enti del Terzo settore, i direttori e collaboratori artistici dilettantistici potranno continuare a percepire compensi con tali modalità (articolo 67, comma 1, lettera m, del Tuir). Rientrano nel novero dell’agevolazione, ad esempio, direttori artistici, scenografi, costumisti, addetti al montaggio e smontaggio della scenografia etc. Vale a dire, come precisato anche dalla prassi, solo coloro che a vario titolo collaborano a livello tecnico alla realizzazione delle manifestazioni spettacolistiche e a patto che i loro servizi abbiano natura non professionale (risoluzione 74/E/2005).

Da notare, poi, come tale compatibilità nel Cts non trova ostacoli con le disposizioni in tema di lavoro e volontariato che si applicheranno ove i sodalizi musicali si qualifichino come Aps.

Stante l’attività svolta a favore dei sodalizi, i collaboratori musicali non si inquadreranno plausibilmente tra i volontari, ma tra i lavoratori impiegati nello svolgimento delle attività istituzionali, nel rispetto del rapporto numerico di cui all’articolo 36 del Cts.