Diritto

Coronavirus, nei contratti scattano le clausole di forza maggiore

Cresce il rischio di inadempimento delle obbligazioni contrattuali. Una clausola esonera l’operatore in difficoltà

La diffusione del Covid-19 e i conseguenti provvedimenti adottati dalle autorità competenti, tesi ad arginare la diffusione del virus, hanno provocato gravi irregolarità – se non la sospensione totale - dell’operatività delle aziende con conseguente accrescimento del rischio dell’inadempimento delle obbligazioni contrattuali pendenti sugli operatori commerciali che risiedono nelle aree oggetto dei provvedimenti restrittivi. Pertanto, è fondamentale valutare se tale situazione possa esonerare l’operatore in difficoltà (o impossibilitato) nell’adempimento dell’obbligazione contrattuale invocando l’operatività della clausola di forza maggiore.

La forza maggiore nel diritto italiano
Il legislatore italiano non fornisce una precisa definizione di forza maggiore, bensì individua nell’impossibilità sopravvenuta e nell’eccessiva onerosità le esimenti della responsabilità derivante dall’inadempimento contrattuale.

L’articolo 1256 del Codice civile statuisce che l’obbligazione si estingue quando per una causa non imputabile al debitore la prestazione diventa impossibile e, laddove l’impossibilità sia solamente temporanea, il debitore non è responsabile del ritardo nell’esecuzione della prestazione finché l’impossibilità perdura. Il concetto dell’eccessiva onerosità sopravvenuta (quale analogo italiano della categoria delle cosiddette clausole hardship) tiene, altresì, conto delle sopravvenienze rappresentate da avvenimenti straordinari ed imprevedibili che rendono la prestazione promessa eccessivamente onerosa per una delle parti, alla quale viene data pertanto la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto.

I principi internazionali
A livello internazionale la definizione dei concetti di forza maggiore e di hardship sono contemplati, tra l’altro, nella Convenzione di Vienna del 1980 e nei principi Unidroit i quali prevedono che la parte inadempiente sia esonerata da responsabilità e che quindi possa invocare l’applicazione della clausola di forza maggiore in presenza dei seguenti requisiti:
1) l’estraneità dell’accadimento dalla sfera di controllo dell’obbligato;
2) la non prevedibilità dell’evento al momento della stipulazione del contratto;
3) l’insormontabilità del fatto impedente o dei suoi esiti.

Dunque, esaminato il concetto di forza maggiore sia dal punto di vista del diritto interno che di quello internazionale è opportuno fare un’ulteriore precisazione.

Qualora le parti abbiano indicato tra gli eventi costituenti causa di forza maggiore l’evento specifico della epidemia/pandemia non sembrerebbero sorgersi dubbi circa l’assenza di responsabilità della parte inadempiente per motivi legati all’epidemia medesima poiché le parti lo hanno espressamente previsto contrattualmente.

L’epidemia menzionata (o meno) nel contratto
Tuttavia, anche in questo caso, al fine di determinare l’operatività o meno della clausola sarà comunque necessario esaminare le circostanze concrete.

La mera non menzione dell’evento in esame tra le cause di forza maggiore o, l’assenza della clausola stessa, non determina per ciò solo la non applicabilità del concetto stesso.

Infatti, l’evento coronavirus e le sue implicazioni in relazione alle prestazioni contrattualmente assunte dalle parti vanno analizzate in ottica del concetto di forza maggiore contemplato dalla legge applicabile al contratto (o a livello internazionale per i contratti del commercio internazionale).

Con riferimento all’ordinamento italiano occorrerà pertanto rifarsi a quanto previsto dagli articoli 1256, 1463, 1464 e 1467 del Codice civile.

Si ricorda infine, che la parte che intende invocare la causa di forza maggiore è tenuta a notificare alla propria controparte il verificarsi dell’evento di forza maggiore e la propria intenzione di avvalersi della clausola stessa, a fornire alla controparte tutte le informazioni sullo sviluppo della situazione ed eventualmente, notificare alla controparte il venir meno dell’evento di forza maggiore oppure manifestare la propria volontà di risolvere il contratto.

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