Contabilità

Coronavirus, gli «effetti» anche nell’informativa nei bilanci

Vanno illustrati e commentati gli effetti economici di inizio 2020

di Franco Roscini Vitali

Informativa sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio rilevante per tutte le imprese, anche per quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata, con esclusione delle micro imprese.

Lo spostamento dell’informativa
L’articolo 2427 numero 22-quater è stato introdotto, con decorrenza dai bilanci 2016, dal decreto 139/15 che ha apportato due novità: innanzitutto ha, di fatto, “traslocato” l’informativa in questione, in precedenza prevista nella relazione sulla gestione, nella nota integrativa.

Lo spostamento non è di poco conto perché l’informativa passa da un documento che correda il bilancio e che, pertanto non costituisce il bilancio, alla nota integrativa che invece è parte del bilancio: questa è, nella sostanza, la diversa “gerarchia” dei due documenti come si evince dalla lettura degli articoli 2428 e 2423 del Codice civile.

Proprio la funzione della relazione sulla gestione a “corredo” del bilancio è il motivo per il quale, sino a ora, i principi contabili non se ne sono occupati.

Tra l’altro, è la direttiva 34/13 che ha previsto l’inclusione nella nota integrativa della natura e dell’effetto finanziario di eventi rilevanti verificatisi dopo la data di chiusura del bilancio, che non sono stati presi in considerazione nel conto economico o nello stato patrimoniale.

L’ampliamento del contenuto
La seconda novità, apportata dal decreto 139/15, è l’ampliamento del contenuto dell’informativa che, sino ai bilanci 2015, era piuttosto generica e discorsiva riguardando i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

Dai bilanci 2016, invece, il numero 22-quater) dell’articolo 2427 prevede informazioni più dettagliate che riguardano la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio: questo, tra l’altro, comporta una maggiore responsabilità di controllo per sindaci e revisori. In sostanza, si è passati da un’informazione descrittiva a un’informazione non solo descrittiva ma anche quantitativa.

I fatti in questione, come precisa il principio contabile Oic 29, sono quelli “nuovi” che riguardano situazioni non in essere alla data di riferimento del bilancio: per le imprese con esercizio ad anno solare, fatti intervenuti dopo il 31 dicembre. Ora non c’è dubbio che i fatti (dolorosi) legati anche agli effetti economici causati dal coronavirus, che stanno attraversando non solo il nostro Paese ma il mondo intero, dovrebbero formare oggetto di informativa. Per esempio, con riferimento a ricavi delle vendite, esportazioni, importazioni e altri rapporti con Paesi esteri, necessita l’informativa che dovrebbe anche illustrare e commentare gli effetti economici quantomeno sui primi mesi del 2020.

Qualcuno, a onor del vero, potrebbe obiettare che si tratterebbe di fornire un’informativa a danno delle imprese che potrebbe prestare il fianco a restrizioni da parte degli istituti di credito, con interventi più o meno drastici.

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