Adempimenti

Coronavirus, sospesi versamenti e cartelle fino al 31 marzo nelle aree a rischio

Nel decreto del ministero dell’Economia lo stop anche alle ritenute in undici Comuni tra Lombardia e Veneto

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di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Arriva lo stop ai pagamenti delle cartelle e dei versamenti delle imposte dal 21 febbraio e fino al 31 marzo per i contribuenti residenti in uno degli undici Comuni interessati dall’emergenza coronavirus. Stop che si estende anche agli adempimenti fiscali e prende forma in un Dm già firmato dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ora in attesa di pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale». I sostituti d’imposta nei Comuni interessati saranno esonerati dall’operare e dal versare le ritenute. Sospensione che va incontro alla richiesta avanzata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (si veda l’articolo su Ntplus Fisco).

Persone fisiche, società e sostituti d’imposta
Il Dm prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari a favore dei soggetti che, al 21 febbraio 2020, avevano la residenza o la sede legale o operativa nei Comuni della Lombardia e del Veneto interessati dall’emergenza coronavirus.

La sospensione riguarda le persone fisiche residenti o con sede operativa nella zona «rossa» per le quali il Dm precisa che sono sospesi i termini di versamenti e adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, e gli avvisi di accertamento esecutivi (articolo 29 del Dl 78/2010) in scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020. Il Dm precisa che «non si procede al rimborso di quanto versato». Stessa “copertura” anche per i soggetti «diversi dalle persone fisiche», quindi sostanzialmente le società, con sede legale oppure operativa nei Comuni interessati.

Infine i sostituti d’imposta con sede legale oppure operativa negli stessi centri «non operano le ritenute alla fonte per il periodo di sospensione» dal 21 febbraio al 31 marzo 2020. La sospensione si applica alle ritenute disciplinate dagli articoli 23, 24 e 29 del Dpr 600/1973.

La ripresa dei versamenti
Il Dm specifica poi che adempimenti e versamenti interessati dalla sospensione dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi in pratica entro il 30 aprile.

Si applicano anche le disposizioni dell’articolo 12 del Dlgs 159/2015 («Sospensione dei termini per eventi eccezionali») che prevede tra l’altro che l’agente della riscossione non proceda alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione.

I territori interessati
Beneficiari della proroga sono i contribuenti residenti negli undici Comuni interessati dall’emergenza coronavirus individuati dal Dpcm pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» del 23 febbraio . Si tratta, esattamente, di dieci Comuni in Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini. A questi si aggiunge il Comune Vò in Veneto.

I provvedimenti già adottati
Il Dm Economia si aggiunge così al Dl 6/2020 («Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid -19») pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 45 del 23 febbraio 2020 insieme al Dpcm sulle disposizioni attuative.

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