Corretta la ritenuta della banca sugli «utili in natura»
La risposta è affermativa. È infatti da considerare corretto l’operato della banca italiana che all’atto del pagamento degli utili in natura ha effettuato la ritenuta, atteso che, in base all’articolo 27 del Dpr 600/1973, sono soggetti a prelievo d'imposta gli utili in «qualunque forma corrisposti». Va evidenziata, inoltre, la particolarità che quelli in natura sono valorizzati in base al comma 2 del citato articolo 27 .
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