Correzioni al modello Redditi con effetti sulla pagella Isa
Isa, versamenti e correttive. Sono questi gli aspetti che i contribuenti devono maggiormente tenere in considerazione nella finestra temporale che si è aperta lo scorso 1° ottobre e si chiuderà di fatto il 2 dicembre. In questo intervallo, infatti, i contribuenti si trovano a effettuare i versamenti del saldo delle imposte per il 2018 e degli acconti per il 2019, spesso senza aver ancora trasmesso la dichiarazione dei redditi. E, comunque, bisogna ricordare che, anche se l’invio è già stato effettuato, non è ancora scaduto il termine ordinario di presentazione, che quest’anno arriverà il prossimo 2 dicembre (il 30 novembre cade infatti di sabato).
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In questo lasso temporale, pertanto, potrebbe accadere che – dopo il versamento delle imposte in un’unica soluzione o in più rate – il contribuente, nel ricontrollare la dichiarazione prima dell’invio, si accorga di aver commesso degli errori di natura sostanziale. Errori che vanno a incidere non solo sul calcolo delle imposte, ma anche sulla valutazione Isa (di fatto, ottenuta attraverso la compilazione del software di calcolo sulla base dei dati risultati non corretti).
A seguito della correzione apportata, infatti, l’esito finale degli Isa potrebbe modificarsi a favore o a sfavore del contribuente, facendo migliorare o peggiorare la “pagella” fiscale calcolata in precedenza. Inoltre, la modifica del voto Isa potrebbe avere come ulteriore effetto quello di modificare, azzerare o far emergere l’importo dei ricavi che il programma consiglia quale adeguamento. Ricordiamo peraltro che tale adeguamento non è obbligatorio, ma costituisce sempre una facoltà per il contribuente.
Gli effetti degli errori sugli Isa
In tutti questi casi, è lecito chiedersi quale effetto produca l’errore commesso nella compilazione della dichiarazione (e che modifica il voto ottenuto con gli Isa) ai fini dell’ottenimento dei benefici premiali o della semplice sufficienza necessaria per non essere inclusi nelle liste selettive dei soggetti passibili di controllo in quanto ritenuti non affidabili.
Tale domanda nasce soprattutto dal fatto che con la circolare 20/E del 9 settembre scorso le Entrate hanno evidenziato che l’accesso ai regimi premiali previsti dalla normativa per i contribuenti con voto pari o superiore a 8 è subordinato alla circostanza che i dati dichiarati nel modello Redditi ai fini dell’applicazione degli Isa siano corretti e completi.
Inoltre, le Entrate hanno sottolineato che, viceversa, nell’ipotesi in cui il contribuente proceda a rettificare la dichiarazione e tali modifiche incidano in modo più favorevole sul punteggio degli Isa, il raggiungimento dei regimi premiali previsti è subordinato ai dati e agli esiti del calcolo effettuato nella dichiarazione presentata entro i termini ordinari.
Le situazioni
Le fattispecie che si possono verificare nel periodo intercorrente tra la data del versamento delle imposte (30 settembre) e quella di presentazione della dichiarazione (2 dicembre) sono essenzialmente due:
● il contribuente ha versato le imposte e calcolato gli Isa in base alla dichiarazione sbagliata, ma non ha ancora inviato il modello;
● il modello è già stato inoltrato (si veda la tabella).
Nel primo caso, l’errore commesso, se a favore del contribuente, determina una riduzione del carico impositivo, ma probabilmente il peggioramento del voto Isa in precedenza calcolato. Se il software di calcolo dovesse consigliare un importo di adeguamento, il contribuente avrebbe la possibilità di adeguarsi anche per un ammontare parziale rispetto a quello indicato tramite ravvedimento operoso.
Nel caso opposto di errore pro fisco la nuova valutazione Isa più alta avrebbe valore sia a fini dei benefici premiali sia per l’ottenimento della sufficienza piena, necessaria per non essere inserito nelle liste di coloro che rischiano il controllo.
Passando alle ipotesi in cui l’errore sia rivelato successivamente alla presentazione della dichiarazione, ma prima della scadenza del termine di invio (entro il 2 dicembre prossimo), il contribuente dovrà necessariamente presentare una “correttiva nei termini”. Questa dichiarazione, a differenza dell’integrativa trasmessa oltre i termini, sostituisce la precedente senza doverla emendare. Ne consegue che, essendo presentata prima della scadenza dei termini ordinari di invio, i dati in essa contenuti relativi agli Isa saranno quelli che determineranno gli effetti del calcolo.
Quindi, in caso di peggioramento degli Isa, l’abbassamento del voto sotto 8 farà perdere i benefici premiali, mentre se si scende sotto al 6 si avrà l’inserimento nelle liste selettive. In entrambi i casi, il contribuente avrà la possibilità di adeguarsi versando l’importo con ravvedimento. Se, invece, il voto dovesse migliorare a causa di una rettifica a sfavore la nuova votazione avrebbe piena efficacia.
Le rettifiche dopo la scadenza
Più complessa è la situazione delle modifiche intervenute – tramite integrativa – dopo il termine di presentazione della dichiarazione.
La circolare 20/E/2019 (par. 7.2) ricorda che – in base al comma 1 dell’articolo 9-bis del Dl 50/2019 – assumono valore i dati originariamente dichiarati, tranne nel caso in cui il raggiungimento di un livello di premialità sia l’effetto della dichiarazione di dati incompleti o inesatti, nel qual caso il risultato non è rilevante. Va, però notato che nella stessa sede (par. 6.7) è stato affermato che per i dati precalcolati l’Agenzia considera «l’ultima dichiarazione validamente presentata».
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