Imposte

Correzioni al modello Redditi: investimenti in start up agevolati da gennaio 2020

Nel lungo elenco di rettifiche alle istruzioni la detrazione del 50% a decorrere dall’inizio del periodo d’imposta

di Stefano Vignoli

Le Entrate aggiornano il modello redditi PF e le relative istruzioni definitive ai modelli, accompagnando le modifiche con una nota di 11 pagine in cui si dà conto delle variazioni intervenute rispetto alla versione del 1° febbraio 2021. Nel pacchetto di modifiche alle istruzioni del modello Redditi PF (fascicoli 1, 2 e 3), tra le variazioni più rilevanti emerge la nuova detrazione del 50% in favore delle persone fisiche che investono in start up o Pmi innovative.

Ricordiamo che, ai sensi dell’articolo 29 del Dl 179 del 19 ottobre 2012, gli investimenti in capitale effettuati in una o più start up innovative e mantenuti per almeno tre anni beneficiano di:

- una detrazione Irpef del 30% per gli investimenti effettuati da persone fisiche nei limiti di euro 1.000.000;

- una deduzione della base imponibile Ires pari al 30% per investimenti effettuati da soggetti Ires fino all'importo massimo di euro 1.800.000.

Il decreto Rilancio è intervenuto aggiungendo al Dl 179/2012 il nuovo articolo 29-bis (Incentivi in «de minimis» all'investimento in start-up innovative) che, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 29, ha previsto – con decorrenza dal 19 maggio 2020 - una detrazione ai fini Irpef maggiorata al 50 per cento. La detrazione compete alle persone fisiche che investono nel capitale sociale di una o più:

-start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese;

-PMI innovative.

Le condizioni

L’investimento può avvenire direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investono in start up innovative e Pmi. L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno 3 anni pena decadenza del beneficio con obbligo di restituire l’importo detratto, insieme agli interessi legali.

L’agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis e si rivolge essenzialmente alle persone fisiche in quanto per i soggetti Ires rimane soltanto la possibilità di attivare la deduzione della base imponibile prevista dall’ articolo 29. La nuova agevolazione è quindi diventata operativa con il Dm 28 dicembre 2020 del Mef e la circolare 1.2021 del Mise che ha emanato le regole operative per presentare telematicamente (termine fino al 30 aprile) le istanze per beneficiare della detrazione fiscale del 50% anche relativamente agli investimenti effettuati nel 2020.

Dalle istruzioni emerge come l’agevolazione in oggetto, prioritaria rispetto a quella del 30% prevista dall’articolo 29, compete per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 e a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, ovvero anche prima dell’entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020).

Le istruzioni chiariscono inoltre che, una volta esaurita l’agevolazione del 50%, sulla parte di investimento eccedente l’importo di euro 100.000 (300.000 se Pmi), competerà la detrazione del 30% dall’imposta lorda fermo restando il rispetto del limite “de minimis”.

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