Imposte

Corrispettivi Asd irrilevanti solo se da soci e tesserati

Sono esclusi anche i pagamenti degli iscritti se c’è la qualifica di promozione sociale

di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio

Per l'associazione sportiva dilettantistica (Asd) corrispettivi irrilevanti ai fini Iva solo se l’attività di formazione sportiva è rivolta ad associati o tesserati. È quanto emerge dalla risposta a consulenza giuridica 7/2022 pubblicata dall’agenzia delle Entrate, con cui vengono forniti chiarimenti in ordine al corretto trattamento, ai fini Iva e imposte dirette, dei corrispettivi percepiti da una Asd per lo svolgimento dell’attività di formazione sportiva calcistica impartita a bambini e ragazzi mediante scuole calcio.

Sul punto, l’agenzia delle Entrate analizzando la fattispecie in esame, si sofferma in via preliminare ad inquadrare, ai fini Ires, i corrispettivi specifici versati dai partecipanti all’Asd. A tal proposito, in linea con i precedenti di prassi (circolare 18/E 2018) viene negata la possibilità di fruire del regime di decommercializzazione per l’attività di formazione calcistica (articolo 148, comma 3, del Tuir) nel caso in cui si tratti di corrispettivi versati dai partecipanti privi della qualifica di associati o tesserati. La nozione di partecipante nel settore sportivo dilettantistico – rilevante ai fini agevolativi - secondo l’Agenzia è, infatti, quella che trova riscontro in un rapporto associativo o di tesseramento. In mancanza, le entrate derivanti dall’attività svolta da parte dell’Asd restano fuori dal perimetro agevolativo. Un’impostazione però che sembra trovare un ambito applicativo più ampio per le Asd dotate della qualifica di associazione di promozione sociale. L’articolo 85 del Codice del Terzo settore, nel richiamare l’agevolazione dell’articolo 148 Tuir, fa riferimento, infatti, non solo alle entrate provenienti dagli associati e tesserati ma anche a quelle degli iscritti.

L’Agenzia interviene inoltre sull’inquadramento Iva dell’attività formativa in esame, in linea peraltro con i precedenti di prassi. In tal senso, quindi, ove l’attività di formazione sportiva sia resa a fronte di corrispettivi specifici verso associati o praticanti, sempreché tesserati dell’organizzazione nazionale, troverà applicazione il regime di esclusione Iva (articolo 4, comma 4, del Dpr 633/72).

Agevolazione, questa, però che sarà efficace fino al 31 dicembre 2023, in considerazione delle novità introdotte in tema di esenzione Iva. Discorso, diverso, invece, nel caso di attività di formazione rivolta a soggetti non in possesso della qualifica di associato o non risultino tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. In tal caso, i corrispettivi relativi all’attività di formazione sportiva saranno da assoggettare a Iva nella misura ordinaria in linea con il precedente orientamento (risposta 393/2022).

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