Corrispettivi, niente sanzioni sul ritardo per chi era già obbligato dal secondo semestre 2019
La risoluzione 6/E consente la regolarizzazione entro il 30 aprile 2020: scadenza per l’invio della dichiarazione Iva
Regolarizzazione senza sanzioni della mancata trasmissione dei dati dei corrispettivi telematici relativi al secondo semestre 2019 in caso di loro invio entro il 30 aprile 2020 e cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2019: con la risoluzione 6/E pubblicata il 10 febbraio 2020, l’agenzia delle Entrate ha introdotto di fatto una ulteriore moratoria al trattamento sanzionatorio previsto, ritenendo applicabili le sanzioni solo in caso di trasmissione telematica, riferita al periodo 1° luglio-31 dicembre 2019, successiva a tale data ovvero omessa dopo tale termine. La violazione deve naturalmente essere consistita solamente nella mancata trasmissione dei dati, mentre la loro documentazione, memorizzazione e liquidazione delle imposte correlate devono essere state effettuate correttamente e tempestivamente.
Le sanzioni irrogabili per l’omessa trasmissione sarebbero pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato con un minimo di 500 euro oltre a quelle accessorie della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, o dell’esercizio dell’attività stessa nei casi più gravi di recidiva e cioè quando, nel corso di un quinquennio, vengono contestate quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi.
La moratoria, ulteriore rispetto a quella già prevista dall’articolo 2, comma 6-ter, del Dlgs 127/2015, interessa quei contribuenti obbligati, per il secondo semestre 2019, ai corrispettivi telematici: si tratta degli operatori con volume d’affari dichiarato per il 2018 superiore a 400mila euro. Ebbene nel primo semestre di vigenza dell’obbligo, e sino alla disponibilità di un registratore telematico, i contribuenti interessati hanno potuto avvalersi di una soluzione transitoria, continuando a certificare i corrispettivi rilasciando scontrini o ricevute fiscali, ovvero fatture ove richieste dai clienti, ed inviando i relativi dati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Analoga moratoria sanzionatoria opera per la generalità dei contribuenti obbligati dallo scorso 1° gennaio 2020, salvo gli esoneri contenuti nel decreto ministeriale del 10 maggio 2019. Le modalità di invio tardivo, individuate dal provvedimento direttoriale del 4 luglio 2019, consistono nella generazione e nell’invio, mediante i canali telematici già attivi per l’esterometro ovvero con upload nel portale Fatture e Corrispettivi, di un file XML conforme alle specifiche tecniche ovvero, in alternativa, mediante inserimento dei singoli corrispettivi giornalieri in una apposita procedura web.
L’eventuale omessa trasmissione dei dati, in quanto non ci si è avvalsi della procedura indicata entro la tempistica stabilita dall’articolo 2, comma 6-ter, può essere ancora sanata sino al 30 aprile 2020 avvalendosi dei medesimi canali di invio. La riapertura dei termini della sanatoria garantisce di effettuare l’adempimento, senza incorrere in sanzioni, anche a quei contribuenti raggiunti nei giorni scorsi dalla comunicazione che segnalava l’anomalia.
Benedetto Santacroce
Dossier e monografieStudio CMNP
Sistema Frizzera