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Corrispettivi telematici anche per i prodotti agricoli

Esoneri limitati ai soli produttori agricoli in regime speciale per alcune merci

di Gian Paolo Tosoni

Dal 1° gennaio 2020, l’obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi è a regime per tutti i contribuenti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di privati consumatori in locali aperti al pubblico o in forma ambulante. Anche il mondo agricolo deve osservare questo obbligo in presenza di attività di vendita diretta di prodotti agricoli oppure per le attività di prestazioni di servizi quali ad esempio l’agriturismo, l’enoturismo e l’oleoturismo.

La platea dell’esonero
Con riferimento alle cessioni di prodotti agricoli il settore agricolo usufruisce di un esonero dalla emissione dallo scontrino fiscale che oggi si traduce in esonero alla installazione del registratore telematico (Dpr 696/1996). In caso di esonero dalla emissione dello scontrino fiscale il produttore agricolo deve continuare a tenere il registro dei corrispettivi.
Ma questo esonero riguarda soltanto i produttori agricoli che operano in regime speciale e che cedono prodotti agricoli compresi nella prima parte della tabella A (vino, formaggio, olio).

Gli obbligati
Sono invece molti i casi in cui i produttori agricoli devono dotarsi del nuovo registratore telematico o adeguare quello in loro possesso poiché non possono invocare alcun esonero.
Si tratta dei seguenti casi:
 produttore agricolo in regime speciale che cede prodotti non compresi nella prima parte della tabella A;
 prodotti agricoli compresi nella prima parte della tabella A ma acquistati presso terzi (per esempio, frutta e ortaggi);
 produttore agricolo che opera in regime normale Iva per tutti i prodotti ceduti;
 prestazioni di servizi come l’agriturismo e simili.

Documenti e strumenti
Si ricorda che in base alle nuove disposizioni i documenti fiscali che documentano i corrispettivi sono lo scontrino telematico o la fattura elettronica. Non sussiste più l’obbligo della tenuta del registro dei corrispettivi. La ricevuta fiscale che adottavano gli operatori agrituristici non ha più alcun valore.
Quindi i produttori agricoli che effettuano poche vendite al minuto o prestazioni agrituristiche possono anche non installare i nuovi registratori, se emettono per ciascuna operazione la fattura elettronica.
Se invece intendono emettere lo scontrino fiscale devono dotarsi dei nuovi strumenti che memorizzano e trasmettono telematicamente i corrispettivi. In questo caso il registratore emette un documento commerciale che documenta la vendita al minuto o la prestazione che di per se non è obbligatorio, ma necessario per giustificare la spesa da parte del cliente ovvero per partecipare alla lotteria degli scontrini.
Nel primo semestre del 2020 per i soggetti con volume d’affari non superiore a 400.000 euro non vengono applicate le sanzioni se vengono ancora emessi i vecchi scontrini fiscali, a condizione che entro il mese successivo (ad esempio, in febbraio per gennaio) venga trasmessa alla agenzia delle Entrate mediante, con procedura temporanea che si trova nel portale fatture e corrispettivi, l’ammontare mensile dei corrispettivi.