Imposte

Anche l’App per ordinare la cena è soggetta all’invio dei corrispettivi

L’obbligo riguarda anche le prestazioni tramite applicazione digitale che consente di effettuare ordini di cibo e bevande

(AdobeStock)

di Paolo Parodi e Benedetto Santacroce


Sono soggette all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi le prestazioni rese tramite applicazione che consente di visualizzare l’offerta di ristoranti ed effettuare ordini di cibo e bevande, poi consegnati direttamente al domicilio degli acquirenti consumatori finali. L’utilizzo della app, con relativi costi addebitati ai consumatori, non può infatti beneficiare dell’esonero dagli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi rispettivamente previsti dall’articolo 22, comma 1, numero 6-ter), Dpr 633/72 e dall’articolo 1 del decreto Mef del 27 ottobre 2015.

Con il principio di diritto 3/2020 del 6 febbraio, l’agenzia delle Entrate conferma le proprie precedenti posizioni, espresse con risposte ad interpelli su casistiche specifiche (vedasi, ad esempio, la risposta 396/2019 in relazione al servizio di bike-sharing), ma perde l’occasione per affermare un principio di portata ancora più generale in relazione ai servizi resi tramite strumenti elettronici.

Il principio di diritto pubblicato ieri si fonda infatti correttamente sull’articolo 7, comma 3, del regolamento di esecuzione Ue 282/2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/Ce. Quale fondamento del principio, l’agenzia delle Entrate assume le previsioni di cui al paragrafo 3 del comma 3 dell’articolo 7, il quale contiene una specifica elencazione delle tipologie di servizi che, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, non rientrano nella classificazione di «servizi prestati tramite mezzi elettronici». In particolare, l’Agenzia richiama la lettera u) del paragrafo 3, recante espressamente l’esclusione dal novero dei servizi elettronici quelli di prenotazione in linea di soggiorni alberghieri, autonoleggio, ristorazione, trasporto passeggeri e servizi affini.

Per ampliare la portata del principio, avrebbe potuto essere importante sottolineare le previsioni del regolamento 282 in termini di definizione positiva. Infatti, il comma 3 dell’articolo 7 di tale regolamento esordisce definendo i servizi resi tramite mezzi elelttronici e fornendone una elencazione esplicita al paragafo 2; lo stesso paragrafo 2, alla lettera f), rimanda poi all’allegato I per una elencazione tassativa delle fattispecie ammesse alla specifica disciplina dei servizi elettronici.

Rientrano in tale elencazione, ad esempio, la fornitura di prodotti digitali in generale, i servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda su una rete elettronica, l’accesso o scaricamento di fotografie e immagini, il contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche, l’abbonamento a giornali o riviste on line.

Ogni tipologia di servizio che, pur reso per il tramite della rete, non possa essere ricompresa in tale elencazione, non può fruire delle disposizioni Iva che fanno riferimento ai servizi elettronici. Quanto sopra a prescindere dal fatto che lo stesso articolo 7, comma 3, del regolamento contenga poi una ulteriore elencazione di servizi che vengono esplicitamente esclusi. Tra questi ritroviamo ad esempio, oltre si servizi di prenotazione di ristoranti oggetto del principio di diritto in esame, i servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica.

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