Adempimenti

Corrispettivi telematici, la buona fede consente di escludere le sanzioni

Gli uffici possono graduare le penalità per errata o mancata memorizzazione

Graduare fino a escludere il carico sanzionatorio per mancata o errata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici in caso di accertamento della buona fede del contribuente anche senza ravvedimento operoso. La risposta a interpello 737/2021 delle Entrate individua nella valutazione sull’effettiva gravità della condotta un elemento da considerare per modulare la sanzione applicabile. In questo senso i verificatori potranno infatti valutare la presenza di una causa di non punibilità, che escluderebbe il trattamento sanzionatorio, o di circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo e la sanzione con sua riduzione fino alla metà del minimo o, da ultimo, l’applicazione delle regole su concorso di violazioni e continuazione.

Il caso sottoposto all’attenzione dell’amministrazione riguarda un esercente il quale, certificando i corrispettivi avvalendosi di un registratore telematico per la memorizzazione e trasmissione dei dati, si è reso conto, solo al momento della redazione della dichiarazione reddituale, che i dati giornalieri documentati non risultavano correttamente inviati e trasmessi al fisco a causa di un errore in fase di set-up commesso dall’installatore che aveva abbinato, al registratore stesso, la partita Iva di altro operatore. Quest’ultimo, non tenuto all’invio telematico dei dati, aveva successivamente provveduto espressamente a segnalare, sulla pagina web dedicata di «Fatture e corrispettivi», che i corrispettivi inviati non erano dovuti per errato abbinamento del registratore indicando anche la partita Iva corretta dell’esercente. Muovendo da questi presupposti, è stato chiesto quindi di escludere l’irrogazione di sanzioni.

Nella risposta l’Agenzia ha osservato come il contribuente , anche se risulta essersi attivato per risolvere il problema dopo averlo riscontrato, ha continuato comunque per oltre un anno ad utilizzare un registratore telematico che effettuava memorizzazioni e trasmissioni di dati non corretti in base alla non errata indicazione/associazione della partita Iva, senza vigilare sugli invii effettuati e sul funzionamento dell’apparecchio installato. Il vizio avrebbe potuto essere facilmente riscontrato anche solo verificando il Qr-code presente su ogni singolo registratore. La sanzione irrogabile risulterebbe essere quella del 90% dell’imposta corrispondente all’imposto non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500 euro. Non essendo ancora intervenuto un accertamento, il contribuente potrebbe ravvedersi. Anche in assenza di ravvedimento, tuttavia, gli Uffici potranno valutare la buona fede del contribuente per modulare la pretesa sanzionatoria sino a escluderla.

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