Imposte

Così accelera anche la compensazione dei crediti

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di Matteo Ravera e Benedetto Santacroce

Le fatture ricevute nel 2018 e registrate nel 2019 possono anticipare l’utilizzo del credito derivante dalla loro annotazione già dalla prima liquidazione relativa a gennaio 2019 senza attendere la dichiarazione annuale. È questa la conseguenza della lettura sistematica delle norme e delle interpretazioni rilasciate nel tempo dall’amministrazione finanziaria. Volendo ricostruire la vicenda e partendo dall’ultima circolare (1/E/2018) bisogna sottolineare che la prassi delle Entrate, precisa nello stabilire come applicare le nuove regole di detrazione Iva, non chiarisce l’utilizzabilità del credito Iva annuale relativo agli acquisti di competenza di un anno, ma registrati in quello successivo, anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Per trovare risposte al quesito bisogna fare riferimento ai principi generali desumibili dalle norme vigenti. A differenza della compensazione orizzontale o esterna, prevista dall’articolo 17 del Dlgs 241/1997, la compensazione verticale o interna non risulta disciplinata da alcuna norma. Tuttavia, nella prassi è ricondotta al principio di detrazione (articoli 1 del Dpr 100/1998 e 30 del Dpr 633/1972). Inoltre, diversamente dalla compensazione orizzontale – per la quale, oltre 5mila euro l’articolo 10 del Dl 78/2009 ha differito il termine iniziale per la compensazione a un momento successivo alla presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge – la compensazione verticale, configurando un diverso modo di esercitare la detrazione dell’eccedenza Iva a credito, è ammessa senza condizioni (se si esclude il caso delle eccedenze prodotte in anni precedenti all’ingresso nella procedura Iva di gruppo). In particolare, l’articolo 30, comma 1, del Dpr 633/1972 dispone che il saldo annuale Iva a credito possa essere utilizzato in detrazione nell’anno successivo, senza prevedere un termine iniziale, sebbene l’articolo 25, comma 1, ponga come condizione per l’esercizio della detrazione l’avvenuta registrazione della fattura.

Tali aspetti sono già stati oggetto di analisi dell’amministrazione per analoghe vicende: nelle istruzioni al modello Iva, laddove, con riferimento alle eccedenze di versamento a saldo, ammette la possibilità computarle in detrazione nell’anno successivo senza subordinarne l’utilizzo alla presentazione della dichiarazione; in altro, con oggetto la percentuale del pro rata di detraibilità, nelle circolari nn. 12/E/2010 e 11/E/1989, dove esamina la possibilità di tener conto, ai fini della liquidazione relativa a gennaio, dei dati relativi al credito d’imposta e/o alla percentuale di detraibilità definitiva disponibile sulla base delle annotazioni eseguite nelle scritture contabili, anche in assenza dell’invio della dichiarazione Iva annuale.

Le casistiche analizzate dalla prassi hanno molti punti in comune con la questione che ci siamo posti. In particolare, nell’ipotesi del pro-rata provvisorio l’amministrazione consente l’anticipazione dell’utilizzo del credito anche se il pro-rata si definisce solo in sede di dichiarazione annuale.

In riferimento alla possibilità di utilizzare, ancor prima della dichiarazione annuale, il credito Iva emergente dal sezionale del registro 2018 alimentato nel 2019, pur non trattandosi di un’eccedenza di credito Iva cristallizzata nella dichiarazione annuale, l’annotazione nel registro sezionale costituisce un credito Iva definitivo e certificato dalle scritture contabili.

Alla luce di ciò si deve poter concludere per la possibilità di anticipare l’utilizzo in compensazione verticale del credito annuale Iva 2018, a partire dalla prima liquidazione successiva a quella di registrazione (gennaio 2019) dei documenti, antecedente alla presentazione della dichiarazione relativa al 2018. Tale credito potrebbe, quindi, essere portato in riduzione del debito emergente dalle liquidazioni di periodo, dandone evidenza con apposite annotazioni, assicurando la corrispondenza tra le risultanze della dichiarazione annuale 2018 e il credito risultante dalle liquidazioni periodiche effettuate sino alla presentazione della medesima, che dovrà risultare in modo chiaro dai sezionali (2019) in cui le fatture (2018) sono state registrate.

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