Imposte

Così il debutto nella Cu 2021 dello sconto Irpef ai dipendenti

Entro il 31 marzo i sostituti devono inviare alle Entratele certificazioni uniche. La scadenza è la stessa per consegnare il documento ai lavoratori, mentre c’è più tempo per i redditi esenti

La Certificazione unica 2021 recepisce le novità relative alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente introdotte dall’anno scorso con il Dl 3/2020. Si tratta del trattamento integrativo da 100 euro al mese per i redditi fino a 28mila euro e dell’ulteriore detrazione Irpef per i redditi tra 28mila e 40mila euro. Sono alcuni degli elementi che i sostituti d’imposta dovranno indicare nella Cu 2021: entro il 31 marzo, i sostituti devono trasmettere in via telematica all’agenzia delle Entrate le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e quelli riferiti alle locazioni brevi, per il 2020. Anche il rilascio della Cu 2021 al percipiente deve avvenire entro il 31 marzo.

C’è invece più tempo per trasmettere telematicamente le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite la dichiarazione dei redditi precompilata che può, infatti, essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770/2021), quindi entro il 31 ottobre 2021.

I documenti da inviare
Il flusso telematico da inviare all’agenzia delle Entrate è composto dal frontespizio nel quale sono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, i dati del sostituto, quelli del rappresentante firmatario della comunicazione, la firma della comunicazione e l’impegno alla presentazione telematica.
Fa parte dell’invio il quadro CT, dove vanno indicate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4; la certificazione unica 2021 nella quale si devono fornire i dati fiscali e previdenziali relativi ai redditi di lavoro dipendente, assimilati e sull’assistenza fiscale, le certificazioni riferite al lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi diversi e anche i dati fiscali riguardanti le certificazioni dei redditi concernenti le locazioni brevi.

La possibilità di flussi distinti
Il sostituto d’imposta ha la facoltà di suddividere il flusso telematico inviando, oltre al frontespizio ed eventualmente al quadro CT, le certificazioni lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente, se risulta più agevole per il sostituto.
Il flusso deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso direttamente dal soggetto tenuto a effettuare la comunicazione oppure tramite un intermediario abilitato. La prova della presentazione è data dalla comunicazione che attesta l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre telematicamente.

Le correzioni
Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intendesse, prima del termine, annullare una Cu già presentata, dovrà predisporre una nuova certificazione, compilando la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente e barrare la casella «Annullamento» posta nel frontespizio. Nel caso, invece, si volesse sostituire, sempre prima della scadenza, una certificazione già presentata, sarà necessario compilare una nuova certificazione comprensiva delle modifiche, barrando la casella «Sostituzione» nel frontespizio.

Le novità della Cu 2021
Sfogliando il modello si possono notare alcune novità contenute nella Cu 2021. Tra quelle di maggior rilievo: nella sezione Dati anagrafici da quest’anno viene richiesto per docenti, ricercatori e impatriati, l’indicazione dello stato estero in cui si era residenti fino al rientro o trasferimento in Italia; questa informazione deve essere riportata nel punto 11.
Nei Dati fiscali sono stati aggiunti il punto 12, dove va riportato il totale dei redditi erogati in franchi svizzeri e i punti 13 e 14 dove si deve indicare il numero di giorni già riportato al precedente punto 6, ma ripartiti tra il primo semestre e il secondo semestre, al fine di attribuire correttamente la quota del credito bonus e/o del trattamento integrativo.
L’importo dell’ulteriore detrazione Irpef - introdotta dal Dl 3/2020 - trova spazio nella sezione Detrazioni e crediti, al punto 368.
Per quanto riguarda il trattamento integrativo, previsto dallo stesso decreto legge, vanno compilati i punti da 400 a 410. Nella sezione dedicata agli Altri dati è stato aggiunto il punto 476, riservato al premio erogato ai lavoratori dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa nel mese di marzo 2020, come previsto dall’articolo 63, del Dl 18/2020.
Nella stessa sezione, le caselle 478-479-480 sono destinate ad accogliere i dati riferiti alla spettanza del bonus Irpef/trattamento integrativo, nel caso dell’applicazione della clausola di salvaguardia introdotta dall’articolo 128, del Dl 34/2020.

(Articolo aggiornato il 18 marzo)

I CONTROLLI PRIMA DELL’INVIO

1. Il Domicilio fiscale del percettore
I dati da monitorare

Il sostituto d’imposta deve riportare il codice fiscale e i dati anagrafici del contribuente, comprensivi del domicilio fiscale al 1° gennaio 2020. Occorre, inoltre, indicare il domicilio fiscale al 1° gennaio 2021 solo se diverso dal domicilio fiscale al 1° gennaio 2020.
La compilazione
Se il Comune in cui si ha il domicilio è stato istituito per fusione e ha deliberato aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef differenziate per ciascuno dei territori dei Comuni estinti, occorre compilare anche la casella «Fusione comuni»,al punto 23.

2. L’assistenza fiscale
I dati da monitorare

La sezione dedicata all’assistenza fiscale va compilata riportando i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate in seguito all’assistenza fiscale prestata nel corso del 2020, dal sostituto stesso, da un centro di assistenza fiscale dipendenti o da un professionista abilitato al quale il contribuente si è rivolto.
La compilazione
Si indicano le operazioni anche se effettuate in seguito a:
- 730-4 rettificativo e integrativo

- 730-4 pervenuto tardivamente

- conguaglio tardivo relativo a 730-4 entro i termini

- conguaglio tardivo per assistenza fiscale prestata dal sostituto d’imposta.

3. Gli oneri detraibili
I dati da monitorare

Gli importi degli oneri detraibili contenuti nella Cu devono essere calcolati tenendo conto degli eventuali limiti e al lordo delle franchigie previste dalle norme che li regolano. Si considerano i soli rimborsi degli oneri che non sono stati assoggettati a tassazione.
La compilazione
Nei punti 341, 343, 345, 347, 349, e 351 va indicato il codice relativo all’onere detraibile,
per il quale spetta la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19%, del 26%, del 30%, del 35% e del 90% prelevabile dalle tabelle A, B, C, D e E, poste in appendice alle istruzioni della Cu.

4. Detrazioni e crediti
I dati da monitorare

L’ulteriore detrazione fiscale spetta ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, con reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro, per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020. L’importo della detrazione, va rapportato al periodo di lavoro.
La compilazione
Nel punto 368 va indicato l’importo dell’ulteriore detrazione come previsto dal Dl 3/2020. In questa sezione c’è un altro punto nuovo, il 375, dove deve essere inserito l’importo dell’imposta netta, sottraendo all’imposta lorda il totale detrazioni del punto 374.

5. I dati relativi ai conguagli
I dati da monitorare

Nel caso in cui i redditi corrisposti da più soggetti siano conguagliati nella Cu, questa sezione deve essere compilata esponendo i dati relativi alle diverse tipologie reddituali erogate da ciascun sostituto.
La compilazione
Nei punti da 531 a 535 deve essere riportato l’importo complessivo dei redditi corrisposto da altri soggetti e conguagliato dal sostituto d’imposta, già compreso, rispettivamente, nei punti 1, 2, 3, 4 e/o 5.

6. Le somme erogate per premi di risultato
I dati da monitorare

La legge di stabilità 2017 ha modificato i requisiti di accesso alla detassazione e l’ammontare dei premi detassabili. L’agevolazione è applicabile ai titolari di reddito di lavoro dipendente, nel settore privato, di importo non superiore, nell’anno precedente a 80.000 euro.
La compilazione
Nei punti 573 e 593 si indica l’ammontare del premio di risultato che il sostituito ha scelto che gli venga corrisposto sotto forma di benefit. Se si tratta di contributi alle forme pensionistiche complementari, si riportano nei punti 574 e 594; se il benefit è costituito
da contribuzione a enti
o casse vanno utilizzati
i punti 575 e 595.

7. Operazioni straordinarie e casi particolari
I dati da monitorare

È necessario distinguere le situazioni che determinano, nel corso del periodo d’imposta o entro i termini di presentazione della Certificazione unica, l’estinzione (o la non estinzione) del sostituto d’imposta.
La compilazione
Nell’ipotesi di estinzione del sostituto d’imposta con prosecuzione dell’attività da parte di un altro sostituto, nel punto 641 si inserisce il codice fiscale del sostituto estinto, se quest’ultimo ha effettuato il conguaglio.

8. I rimborsi di beni e servizi – articolo 51 del Tuir
I dati da monitorare

La sezione si compila riportando i dati relativi ai rimborsi di determinati oneri, individuati da appositi codici, effettuati dal datore di lavoro, sia del settore pubblico che privato, in applicazione dell’articolo 51, comma 2, lettere d-bis, f-bis) e f-ter), del Tuir.
La compilazione
Nel punto 705 si indica il codice fiscale del soggetto, diverso dal dipendente, al quale si riferisce la spesa rimborsata. Se, invece, la spesa riguarda il dipendente stesso, il punto 705 non deve essere compilato e deve essere valorizzato il successivo punto 706.

9. Le locazioni brevi
I dati da monitorare

Nella Cu trovano spazio i dati relativi ai corrispettivi derivanti dai contratti di locazione brevi.Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di unità immobiliari a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni.
La compilazione
Nel punto 1 si indica il numero dei contratti. Nel 2 va barrata la casella se si tratta di un contratto che prevede la locazione dell’intera unità immobiliare. Il 3 va barrato se si tratta di un contratto riferito alla locazione parziale dell’unità immobiliare.

10. I dati Inail
I dati da monitorare

Il sostituto d’imposta è tenuto a comunicare i dati Inail per tutti i soggetti per i quali ricorre la tutela obbligatoria in base al Dpr 1124/1965.
La compilazione
In questa sezione devono essere compilati i punti da 71 a 76. In particolare, nel punto 72 il sostituto indica il numero della posizione assicurativa territoriale Inail con il relativo controcodice.


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