Trasferimento oneroso di know how con credito d’imposta e ritenuta convenzionale
La risposta a interpello 258: spetta il credito d’imposta estero e il rimborso della ritenuta superiore a quella convenzionale
Spetta il credito d’imposta estero ex articolo 165 del Tuir ed il rimborso della ritenuta superiore a quella convenzionale in un contratto di trasferimento di know how. È questa l’importante risposta 258 del 7 agosto.
Alfa distribuisce prodotti all’estero e, allo scopo di ampliare i propri mercati, ha stipulato un contratto di trasferimento di tecnologia (Tta) per fornire al partner arabo Beta il know how per costruire cucine, forni e piani di cottura. Il compenso è in base a tre componenti, una fissa, la seconda pari all’1% della vendita dei prodotti, la terza per l’uso delle platform. Sulle rate corrisposte Beta ha applicato una ritenuta in uscita del 20%, sebbene quella convenzionale per le royalties è al massimo pari al 15%. L’istante ritiene che il trasferimento di know configuri royalties e non servizi. Pertanto si applicherebbero le ritenute in base alla misura convenzionale e poi il credito d’imposta estero, in base alla Convenzione e all’articolo 165 del Tuir.
La risposta dell’Agenzia si fa particolarmente apprezzare perché è una sorta di vademecum sull’analisi che deve essere condotta per comprendere se si è in presenza di royalties o di servizi. Viene premesso che poiché vi è un distacco di un dipendente di Alfa presso il partner per agevolare il passaggio della tecnologia, resta impregiudicata la valutazione della sussistenza di una stabile organizzazione personale.
In base all’articolo 12 della Convenzione Italia paese estero, in linea col modello Ocse, sono canoni i pagamenti di ogni tipo percepiti, tra l’altro, per l’uso o il diritto d’uso di marchi, disegni e modelli, formule segrete o processi, o per le informazioni riguardanti l’esperienza industriale, commerciale o scientifica. In base al modello Ocse il know how rappresenta un’informazione non divulgata, derivante da una pregressa esperienza, dalla cui divulgazione può derivare un vantaggio economico. Secondo il commentario Ocse, mentre il trasferimento di know how riguarda il passaggio di informazioni già esistenti e confidenziali, nella prestazione di servizi (es. assistenza tecnica pura) c’è una maggiore attività da prestare, a differenza dell’altro caso. In presenza di contratti misti bisognerà discernere le due componenti. L’esame del Tta conferma che si tratta di trasferimento di know how, essendoci però alcune attività che bisogna comprendere se configurino canone o servizio. La stessa assistenza tecnica è legata al trasferimento di know how e si sostanzia in semplici e-mail e non in attività più complesse (redazione di pareri tecnici o perizie). L’Agenzia analizza una serie di previsioni per escludere la presenza di servizi, ad es. il diritto di controllo di qualità spettante ad Alfa. In conclusione, comunque, dall’analisi si evince che il trasferimento di tecnologia rimane lo scopo principale della pattuizione contrattuale fra le parti.
Corollario di ciò sarà che i pagamenti sono canoni ai sensi dell’articolo 12 della Convenzione Italia paese estero, con applicazione della ritenuta convenzionale del 15%, del credito estero ex articolo 165 del Tuir e rimborso del 5% in più presso lo stato estero.