Adempimenti

Così si recupera l’imposta pagata all’estero sugli Etf

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di Marco Piazza

Un soggetto con titoli Etf non armonizzati incassa nel 2018 proventi assoggettati al 15% di imposta estera e tramite intermediaria italiana paga sempre nel 2018 ritenuta a titolo di acconto del 26 per cento. È corretto tassarli nel quadro RL del modello Redditi? E, in caso affermativo, come si recupera l’imposta estera?

Anche investimenti finanziari diffusi, come quelli in Exchange trade funds (Etf), possono generare qualche complessità sul piano fiscale. Uno dei quesiti recapitati al forum Dichiarazioni24, riguarda i proventi di un Etf estero detenuto da una persona fisica residente per mezzo di una banca italiana.

Gli Etf sono una particolare categoria di fondi comuni d’investimento. Se, come nel caso in esame, si tratta di fondi esteri, occorre distinguere a seconda che si tratti di fondi istituiti nell’Unione europea il cui gestore sia soggetto a vigilanza nel proprio Stato di residenza, oppure di un fondo di altro genere.

Etf Ue vigilato

I proventi periodici e quelli compresi nella somma rimborsata o nel prezzo di cessione, percepiti attraverso un intermediario italiano sono soggetti a una ritenuta d’imposta del 26% (articolo 10-ter, commi 1, 2 e 4, della legge 77/1983). La base imponibile può essere ridotta in proporzione alla quota del fondo investita in titoli pubblici italiani o di Stati esteri white list, inclusi nel Dm 4 settembre 1996. Tale ritenuta può sommarsi a una eventuale ritenuta operata all’estero, senza che questa possa essere dedotta dall’imponibile né detratta dall’imposta italiana. Se il provento è percepito senza l’intervento dell’intermediario italiano, deve essere indicato nel rigo RM12 della dichiarazione nel suo ammontare lordo, indicando il codice «B» nella colonna 1, e spetta al contribuente versare l’imposta sostitutiva del 26% (codice tributo 1242). In questo caso non si ha diritto al credito per le eventuali imposte pagate all’estero. Barrando la casella nel campo 6, è possibile optare per far concorrere il provento alla formazione del reddito complessivo soggetto all’Irpef progressiva e alle addizionali. Si potrà, così, fruire del credito d’imposta, compilando il quadro CE della dichiarazione. Conviene, di norma, se l’aliquota Irpef marginale più le addizionali meno il 26% è inferiore all’imposta pagata all’estero.

Etf diversi da quelli Ue vigilati

I proventi degli Etf diversi da quelli Ue soggetti a vigilanza (ad esempio Etf americani) devono essere sempre indicati nel rigo RL2 della dichiarazione dei redditi indicando il codice 4 nella colonna 1, concorrendo a formare l’imponibile complessivo (articolo 10-ter, commi 6 e 7). La ritenuta d’acconto del 26% è scomputabile dall’Irpef e spetta il credito d’imposta, da calcolare nel quadro CE.

Le minusvalenze

In entrambi i casi le minusvalenze conseguite in occasione del rimborso o della cessione rientrano nei «redditi diversi di natura finanziaria» (articolo 67, comma 1, lettera c-ter, del Testo unico). Se le quote sono in custodia presso un intermediario italiano in regime di risparmio amministrato, la minusvalenza sarà dedotta dalle successive plusvalenze conseguite dal contribuente presso lo stesso intermediario. Altrimenti vanno indicate nel rigo RT21 e seguenti della dichiarazione.

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