Adempimenti

Costi carburante alla prova certificazione

di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

L’addio alla scheda carburante si accompagna a una serie di previsioni in materia di contrasto all’evasione fiscale nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti, attuate anche mediante l’introduzione della fatturazione elettronica.
Dal 1° luglio, infatti, è prevista l’emissione della fattura elettronica per le cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori. Così, per effetto del comma 917 della legge di Bilancio 2018 , la fatturazione elettronica B2B viene anticipata rispetto all’obbligo generalizzato che scatterà dal 2019.
La norma non individua chiaramente i soggetti destinatari dell’obbligo, visto che si riferisce solo alla tipologia di beni ceduti e al loro utilizzo. Tuttavia, le schede di lettura alla manovra, commentando il successivo comma 918 - relativo all’utilizzo dei dati delle predette fatture elettroniche da parte del Fisco – si riferiscono ai documenti emessi da parte dei gestori dei distributori di carburanti, così potendo ipotizzare che l’obbligo possa riguardare solo questi ultimi.
Al contempo, viene implementato il terzo comma dell’articolo 22 del Dpr 633/1972, prevedendo che gli acquisti di carburante da autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva devono essere documentati con fattura elettronica.
È stato poi previsto (comma 921) che per i gestori di impianti di distribuzione resta fermo l’esonero della certificazione dei corrispettivi (articolo 2, comma 1, lettera b), Dpr 696/1996), ma solo nel caso di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte e professione.
Alla fattura elettronica verso soggetti passivi si accompagna la soppressione della scheda carburante (comma 926).
Ma non è finita qui. Infatti, in coda alla lettera d) dell’articolo 19-bis.1 del decreto Iva, che stabilisce le regole di detrazione dell’imposta relativa agli acquisti afferenti aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, è stato previsto che le operazioni devono essere provate mediante pagamenti tracciati. Nella sostanza, la detrazione dell’Iva in relazione a detti acquisti dipende dall’adozione di un determinato metodo di pagamento, non tenendo conto che la predetta lettera d) non si riferisce solo ai carburanti, ma anche ai lubrificanti e alle prestazioni relative ai predetti mezzi. Nonostante la formulazione infelice, parrebbe di poter affermare che il pagamento tracciato, come condizione per la detraibilità, è riferibile solo ai carburanti, come specificato anche nelle schede di lettura della legge di Bilancio, e anche in funzione della collocazione della disposizione normativa, ossia tra i commi dedicati al contrasto all’evasione fiscale nella distribuzione di carburanti.
Per pagamenti tracciati si intendono quelli effettuati tramite carte di credito, di debito o prepagate, emesse dagli intermediari soggetti agli obblighi di cui all’articolo 7 del Dpr 605/1973, o da altro mezzo che potrà essere ritenuto idoneo mediante provvedimento del direttore delle Entrate.
Analoga disposizione è stata introdotta nell’articolo 164 del Tuir, in relazione alla deducibilità del costo. Va qui però segnalato il mancato richiamo a ulteriori provvedimenti. Sul punto ci si attende tuttavia che l’Agenzia delle entrate offra un’interpretazione estensiva, consentendo l’adozione di altri mezzi di pagamento, come per l’Iva.
Ma restano sullo sfondo anche altre questioni sulle quali sarebbe opportuno un intervento ufficiale. Tra queste, sicuramente, anche quella di comprendere se i rifornimenti effettuati tramite la procedura del netting siano soggetti all’obbligo di fatturazione elettronica “anticipata” e quella relativa alla possibilità, o meno, di certificare mediante un’unica fattura riepilogativa i rifornimenti del mese e le relative modalità.
Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante è attribuito un credito d’imposta pari al 50 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico, utilizzabile in compensazione.

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