Il CommentoAdempimenti

Costi dimezzati rispetto al ravvedimento operoso

di Giuseppe Morina e Tonino Morina

I versamenti scaduti il 20 agosto vanno ai tempi supplementari. I contribuenti Isa e collegati, che hanno “saltato” la scadenza del 20 agosto, per il saldo annuale dei redditi del 2019 e la prima rata di acconto per il 2020, possono infatti eseguire il pagamento entro il 30 ottobre 2020, con la sola maggiorazione dello 0,8%. Possono beneficiare della nuova scadenza i contribuenti che hanno registrato nel primo semestre del 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 33%. Di norma, la nuova scadenza del 30 ottobre, con lo 0,8% in più, riguarda i contribuenti Isa che non hanno eseguito i pagamenti entro il 20 agosto 2020, con lo 0,40% in più. Il differimento al 30 ottobre 2020, con lo 0,8% in più, interessa i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, e gli altri “collegati” agli Isa, quali, ad esempio, i soci di società di persone e quelli delle società a responsabilità limitata in trasparenza o i collaboratori di imprese familiari, nonché i contribuenti forfettari e i minimi.

La maggiorazione dello 0,8% comporta una riduzione delle somme dovute in caso di ravvedimento. Considerato che per gli omessi versamenti scaduti il 20 agosto con lo 0,40% in più, ai fini del ravvedimento, si deve prendere come riferimento la scadenza del 20 luglio 2020, questo comporta un beneficio di oltre la metà delle maggiori somme dovute. Ad esempio, in caso di omesso versamento di 20mila euro, in scadenza il 20 luglio e non versato nemmeno entro il 20 agosto, chi potrà beneficiare della nuova scadenza del 30 ottobre, pagherà solo lo 0,8% in più sui 20mila euro, cioè 160 euro, in totale 20.160 euro. Con il ravvedimento, entro 90 giorni dal 20 luglio, cioè con il pagamento entro il 18 ottobre 2020, avrebbe pagato 20mila euro, più la sanzione dell’1,67%, 334 euro, in totale 20.334 euro. Con l’aggiunta degli interessi legali dello 0,05% su 20mila euro, cioè altri 2,46 euro, complessivamente 20.336,46 euro, invece di 20.160 euro. Il risparmio è 176,46 euro (336,46 meno 160).

Il saldo annuale Iva per il 2019 può essere versato entro i termini previsti per i pagamenti dei Redditi 2020, per il 2019, applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2020. I contribuenti, che non hanno pagato il saldo Iva del 2019, devono prima verificare se hanno diritto a qualche proroga, per evitare la maggiorazione dello 0,40% prima e dello 0,80% dopo. Tra i contribuenti che beneficiano della proroga del saldo Iva 2019 rientrano, ad esempio, gli esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, per i quali sono stati sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020, saldo Iva 2019 compreso.

Questi contribuenti beneficiano di una proroga con frazionamento dei pagamenti, il cui primo o unico pagamento è fissato per il 16 settembre 2020.