Controlli e liti

Costi per le stock option deducibili anche prima della «derivazione»

Per la Ctp Venezia manca una disposizione espressa che affermi l’indeducibilità

I costi per i piani di incentivazione di amministratori e dipendenti erogati sotto forma di stock option, contabilizzati secondo il principio contabile Ifrs 2, sono deducibili anche se sostenuti nei periodi d’imposta precedenti all’introduzione del regime di derivazione rafforzata, non ravvisandosi (neanche nella normativa previgente) una disposizione che espressamente ne affermi l’indeducibilità. È quanto affermato dalla Ctp di Venezia con la sentenza n. 230/1/2022 (presidente Caracciolo, relatore Vanadia).

Una società presentava ricorso contro il silenzio-rifiuto dell’amministrazione finanziaria alla richiesta di rimborso della maggiore Ires versata a fronte della mancata deduzione dei costi per stock option contabilizzati nei bilanci 2006 e 2007 in base al principio contabile Ifrs 2.

Si costituisce in giudizio l’amministrazione, eccependo l’illegittimità della richiesta in quanto riferita ad annualità precedenti al regime di derivazione rafforzata: secondo l’ufficio la deduzione di tali costi risulterebbe ammessa solo a partire dall’introduzione di questo regime, avvenuta con la legge finanziaria nel 2008, che ha modificato l’articolo 83 del Dpr 917/1986 (Tuir) dando riconoscimento fiscale alla rappresentazione contabile di fenomeni, come le stock option, che non rispondono agli ordinari canoni di deducibilità. A sostegno della propria tesi, l’ufficio richiama l’articolo 6 del Dm 8 giugno 2011, secondo cui questi costi rilevano ai fini fiscali sulla base delle imputazioni temporali rilevate in bilancio, ai sensi del modificato articolo 83.

Secondo la tesi della società, invece, la norma modificata con la finanziaria del 2008 sarebbe meramente interpretativa di un principio immanente nell’ordinamento, valido a prescindere dalla derivazione rafforzata, posto che l’assegnazione di stock option - costituendo il corrispettivo dell’opera effettivamente prestata dal lavoratore a favore dell’impresa - rappresenta una forma di ulteriore remunerazione del personale o degli amministratori, dunque un costo effettivamente sostenuto e come tale deducibile.

La Ctp riconosce la correttezza della tesi della società, sul presupposto che tra le disposizioni del Tuir richiamate dall’articolo 83, tanto nella versione vigente all’epoca dei fatti quanto in quella attuale, non vi è alcuna disposizione che affermi espressamente l’indeducibilità del costo delle stock option. Dunque, anche sulla base del solo dato letterale della norma, non essendo stabilita l’indeducibilità dell’onere in esame, tale componente negativo di reddito, in quanto incluso nel conto economico, deve considerarsi deducibile.

Il collegio accoglie pertanto il ricorso, condannando l’ufficio sia al rimborso dell’imposta che al pagamento delle spese di giudizio.

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