Imposte

Covid-19: donazioni con bonus differenziati per privati e imprese

Le agevolazioni ridisegnate dal “cura Italia” cambiano in base al soggetto e all’aiuto (in natura o in denaro)

di Gianluca Dan

Nel pieno dell'emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia in molti si sono prodigati nell’effettuare erogazioni liberali a supporto degli ospedali, della protezione civile, dei comuni o regioni e di tanti altri ancora. L’articolo 66 del Dl n. 18/2020 (cura Italia) ha previsto, in aggiunta a quelli già esistenti, degli incentivi fiscali per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

La norma è finalizzata ad incentivare le erogazioni liberali da parte di tutti i soggetti concedendo uno sgravio fiscale differenziato a seconda che le erogazioni siano effettuate da privati e soggetti assimilati o da titolari di reddito d’impresa (imprenditori individuali o società).

L’articolo 99 del medesimo decreto ha autorizzato la Protezione civile ad aprire uno o più conti correnti dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all’emergenza epidemiologica del virus Covid-19 in relazione alle molteplici manifestazioni di solidarietà pervenute.

Le norme e la prima interpretazione delle Entrate resa con la risoluzione n. 21/E/2020 introducono un rigoroso sistema di documentazione per prevenire eventuali abusi.

Donazioni eseguite da privati non imprenditori
Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 da persone fisiche e da enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, spetta una detrazione Irpef pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro. Pertanto a fronte di una erogazione di 100.000 euro spetterà il massimo della detrazione, cioè 30.000 euro.

Tra le tante misure preesistenti a quella introdotta dal Dl n. 18/2020 ce ne potrebbero essere di più convenienti, come ad esempio quella dell’articolo 10, comma 1, lett. l-quater) del Tuir che consente la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Donazioni eseguite da titolari di reddito d’impresa
Le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa sono deducibili senza limiti massimi di importo e, al contempo, i beni ceduti gratuitamente non sono considerati destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa in modo da non concorrere a formare i ricavi oltre a non essere soggetti all’imposta sulle donazioni. Con un richiamo normativo all’articolo 27 della legge 133/1999 si prevede l’integrale deducibilità delle erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti.

Le erogazioni liberali sono inoltre deducibili anche ai fini Irap nell’esercizio in cui sono effettuate.

La norma stabilisce che possono beneficiare della deduzione integrale delle erogazioni liberali, senza limiti di importo, tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa ovvero gli imprenditori individuali, le società di persone commerciali, le società di capitali, gli enti commerciali e anche le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Stante il riferimento alla titolarità di reddito d’impresa non rientrano nella disposizione le società semplici, i lavoratori autonomi e le associazioni professionali mentre vi rientrano le società tra professionisti in quanto conseguono reddito d’impresa.

Valorizzazione delle erogazioni in natura
Per la valorizzazione delle erogazioni in natura si deve fare riferimento agli articoli 3 e 4 del Dm 28 novembre 2019.

L’ammontare della detrazione o della deduzione spettante nelle ipotesi di erogazioni liberali in natura è quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione (articolo 9 del Tuir). Qualora il valore della erogazione, singolarmente considerata, determinato in base al valore normale, sia superiore a 30.000 euro, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.

Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto un bene strumentale, l’ammontare della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento mentre per le erogazioni di beni merce o materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili (articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir), l’ammontare della deduzione è determinato con riferimento al minore tra il valore normale dei beni e quello determinato per la valorizzazione fiscale delle rimanenze (art.icolo 92 del Tuir).

Documentazione delle erogazioni
L’erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario dell’erogazione contenente l’impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Nel caso in cui si debba redigere l’apposita perizia giurata di stima perché il valore normale eccede i 30.000 euro o non sia possibile desumere il valore in modo oggettivo, il donatore deve consegnare al soggetto destinatario dell’erogazione copia della perizia giurata di stima.

Le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento tracciabili, quali carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. La detrazione non spetta, quindi, per le erogazioni effettuate in contanti (si veda la risoluzione n. 21/E/2020 delle Entrate).

È inoltre necessario che dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte, sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il carattere di liberalità del pagamento e che lo stesso sia finalizzato a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Versamenti alla Protezione civile
Per i versamenti effettuati su uno dei conti correnti dedicati all’emergenza epidemiologica Covid-19 della Protezione Civile, previsti dall’articolo 99 del DL cura Italia, il contribuente può esibire solo la ricevuta di versamento su tale conto corrente.

La risoluzione n. 21/E/2020 ritiene sufficiente, ai fini della detrazione sopra indicata, che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei predetti conti correnti dedicati all’emergenza epidemiologica Covid-19.

Qualora invece l’erogazione liberale sia veicolata mediante le piattaforme di crowfunding, altri intermediari o enti indicati dall’articolo 27 della legge 133/1999 (Onlus, Organizzazioni internazionali, fondazioni, associazioni, eccetera) i contribuenti per fruire delle detrazioni/deduzioni dell’articolo 66 del cura Italia devono essere in possesso della ricevuta del versamento (bancario o postale, estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata) o della ricevuta attestate l’operazione effettuata su piattaforme messe a disposizione dai collettori intermediari o di crowdfunding nonché della attestazione rilasciata dal collettore, dal gestore della piattaforma di crowdfunding o dagli enti, dalla quale emerga che la donazione è stata versata nei predetti conti correnti bancari della Protezione civile dedicati all’emergenza Covid-19.

Infine nel caso in cui i versamenti siano effettuati su conti correnti diversi da quelli dedicati, purchè finalizzati a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, e se dalle ricevute di versamento non sia possibile ricavare le informazioni richieste dalla risoluzione n. 21/E/2020 (carattere di liberalità, destinatario dell’erogazione, finalità della stessa), ai fini della fruizione delle detrazioni/deduzioni, oltre alla ricevuta del versamento effettuato, sarà necessario che il Dipartimento della Protezione civile della presidenza del Consiglio dei ministri rilasci una specifica ricevuta dalla quale risulti anche che le erogazioni sono finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

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