Imposte

Crediti ceduti, via libera alla retrocessione al committente

Un interpello dell’agenzia delle Entrate conferma le indicazioni già date dalla Dre Lombardia nelle scorse settimane

di Luca De Stefani

I beneficiari dei crediti d’imposta derivanti da bonus edili (la ditta appaltatrice e il professionista incaricato), dopo uno «sconto in fattura», possono cedere liberamente il credito al committente a cui hanno effettuato i lavori.

La conferma è contenuta nella risposta del 2 marzo 2023, n. 236 (relativa al bonus facciate, ma applicabile a tutti i bonus edili), con la quale, però, l’agenzia delle Entrate ha motivato questa retrocessione al committente, «in quanto trattasi di soggetto esercente attività creditizia che riacquisterebbe il credito in tale veste, in assenza di un’espressa preclusione per i cessionari banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Tub di riacquistare, nell’ambito della predetta attività creditizia e finanziaria, i crediti originati dalla realizzazione di interventi agevolabili da loro stessi realizzati (in qualità di committenti)».

In realtà, questa retrocessione non è possibile solo perché il cessionario/committente è una banca, in quanto dopo lo «sconto in fattura» le cessioni sono libere e non vi sono limitazioni soggettive dei cessionari, i quali possono essere anche committenti non banche.

Lo sconto in fattura, infatti, non «brucia» la prima cessione a qualunque soggetto terzo. Lo prevede la norma, oltre che il caso trattato dalla Direzione regionale della Lombardia nella risposta n. 904-1760/2022 (si veda Il Sole 24 Ore del 13 gennaio 2023).

Nella risposta del 2 marzo 2023, n. 236, è stata anche trattata la rilevanza o meno, ai fini del bonus facciate, dell’importo dell’Iva non detratta da parte della banca per la fattura della ditta appaltatrice, registrata dall’istituto di credito con il meccanismo del reverse charge, senza possibilità di detrarla per effetto dell’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 36-bis del Dpr n. 633/1972.

L’Agenzia ha confermato che l’Iva totalmente indetraibile, «costituisce una componente di spesa agevolabile, in quanto onere accessorio di diretta imputazione al costo del bene o degli interventi agevolati».

La risposta ha anche chiarito che non può essere considerato per il bonus facciate, invece, l’importo dell’eventuale Iva parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata, in quanto questa «non può essere considerata come costo afferente le singole operazioni d’acquisto ma è una massa globale che si qualifica come costo generale» (in sintonia con la risposta 5.3.2 della circolare del 22 dicembre 2020, n. 30/E). Ai bonus diversi dal super bonus, infatti, non è applicabile l’articolo 119, comma 9-ter, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

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