Il CommentoContabilità

Crediti d’imposta, come contabilizzare senza penalizzazioni di maggior rilievo

di Andrea Vasapolli

L’articolo 121 del decreto legge 34/2020 stabilisce che numerosi benefici concessi dal legislatore sotto forma di detrazione d’imposta per interventi di riqualificazione edilizia (per esempio il superbonus) possono essere fruiti direttamente dal contribuente, ovvero possono essere trasformati in credito da cedere al fornitore, come modalità di pagamento delle opere realizzate (sconto in fattura), o da cedere a terzi, incluse le banche. Ciò che caratterizza la cessione del credito è che consente di fruire del beneficio (la detrazione) anche a chi, non avendo sufficienti imposte da corrispondere, non potrebbe godere per intero della detrazione. Incertezze sussistono sulla rilevanza fiscale di questi benefici e sulla loro contabilizzazione.

La detrazione d’imposta è una somma che il contribuente può sottrarre dall’imposta lorda al fine di determinare l’imposta (netta) dovuta e rappresenta uno strumento che il legislatore può utilizzare per perseguire, mediante la riduzione del carico fiscale, finalità di politica economica ritenute meritevoli, anche mediante l’orientamento degli investimenti dei contribuenti. Poiché lo strumento utilizzato per perseguire queste finalità è la riduzione del carico fiscale, è ovvio che la detrazione concessa non può concorrere alla formazione della base imponibile (in questo senso anche la Dre Piemonte con l’interpello n. 901-445/2020).

La trasformazione della detrazione in un credito cedibile non rappresenta nient’altro che una diversa modalità di fruizione e non ne altera l’irrilevanza fiscale. La contropartita del credito iscritto in bilancio (anche se indirettamente, come storno del debito verso il fornitore) non deve, quindi, concorrere, né direttamente né indirettamente, alla formazione della base imponibile. L’agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 204 del 24 marzo 2021, pronunciandosi in tema di rilevanza delle spese di ristrutturazione di un immobile che diano diritto alla detrazione superbonus o ad altre detrazioni, ha affermato che le spese sostenute incrementano integralmente il costo fiscale dell’immobile al fine di determinare l’eventuale plusvalenza tassabile in capo a una persona fisica, in caso di vendita infra quinquennale, e ciò in quanto «una diversa interpretazione, determinerebbe de facto una tassazione del beneficio derivante dalla fruizione della detrazione fiscale - ancorché fruito sotto forma di sconto in fattura – mediante la tassazione di una maggiore plusvalenza».

In ogni caso la modalità di contabilizzazione del credito d’imposta non deve condurre a una tassazione indiretta. L’Oic, il 25 gennaio scorso, ha pubblicato la bozza di documento «Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali», per le società Oic adopter, indicando che per l’impresa committente «il diritto a compensare debiti tributari è assimilabile ad un contributo in conto impianti». Secondo l’Oic l’impresa committente deve dunque contabilizzare il credito tributario che consegue al contributo rappresentato dalla detrazione secondo il disposto dei paragrafi 87-88 del Principio contabile Oic 16, rilevando la contropartita a diretta riduzione del costo dell’investimento ovvero mediante l’iscrizione di un risconto passivo da rilasciare a conto economico nel periodo di ammortamento dell’immobilizzazione.

Questa impostazione, però, non tiene conto delle conseguenze fiscali delle modalità di contabilizzazione indicate. Dalla contabilizzazione del credito d’imposta come contributo in conto impianti portato a diretta riduzione del costo del bene conseguono infatti minori ammortamenti deducibili. Da ciò consegue come risultato indiretto il realizzo di un maggior reddito imponibile per un importo esattamente pari al contributo contabilizzato, il che si pone in contrasto con l’irrilevanza fiscale dello stesso. Il solo modo di evitare la tassazione in via indiretta del contributo così contabilizzato risiederebbe nell’ipotesi che l’impresa effettuasse in ogni esercizio una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi di importo pari all’ammortamento che sarebbe stato stanziato in bilancio in assenza di tale contributo, il che, tuttavia, non è ammesso dalla norma.

Volendo restare nel solco delle indicazioni provvisoriamente fornite dall’Oic di considerare tali detrazioni un contributo in conto impianti, la sola contabilizzazione possibile è la tecnica del risconto, rappresentando la quota annualmente imputata una quota parte della detrazione spettante e come tale, stante la sua irrilevanza fiscale, legittimante una variazione in diminuzione di pari ammontare in sede di dichiarazione.