Controlli e liti

Crediti d’imposta irregolari con definizioni rompicapo

Il decreto sulle sanzioni ridefinisce il confine tra importi inesistenti e non spettantiNuove regole valide per le violazioni fiscali commesse dal 1° settembre, con un doppio regime di 5 anni

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di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

La versione finale del decreto delegato sulle sanzioni, approvata venerdì scorso dal Governo, detta una nuova definizione di credito di imposta inesistente rispetto a quello non spettante. Una definizione che avrà una doppia valenza – amministrativa e penale – ma anche una differente entrata in vigore, il che rischia di rendere ancora più complessa la situazione.

Entrata in vigore

Il decreto prevede due decorrenze:

  • sotto il profilo penale, applicazione immediata del nuovo concetto di credito inesistente e non spettante – a partire dalla data di entrata in vigore del decreto delegato – con estensione anche per il passato, se la nuova definizione è più favorevole rispetto a quelle vigenti (favor rei);
  • sotto il profilo tributario, applicazione della nuova classificazione solo per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

In concreto quindi:

  • i reati di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti commessi dall’entrata in vigore delle nuove norme dovranno essere valutati, anche per le violazioni commesse in passato, secondo la nuova differenziazione;
  • ai fini tributari le compensazioni eseguite fino al prossimo 31 agosto saranno valutate per la non spettanza/inesistenza secondo le regole vigenti, mentre a partire dagli illeciti commessi dal 1° settembre 2024 si applicheranno le nuove disposizioni.

Cinque anni di doppio regime

Se si considera che le violazioni tributarie commesse fino al 2024 saranno oggetto ...