Crediti d’imposta irregolari con definizioni rompicapo
Il decreto sulle sanzioni ridefinisce il confine tra importi inesistenti e non spettantiNuove regole valide per le violazioni fiscali commesse dal 1° settembre, con un doppio regime di 5 anni
La versione finale del decreto delegato sulle sanzioni, approvata venerdì scorso dal Governo, detta una nuova definizione di credito di imposta inesistente rispetto a quello non spettante. Una definizione che avrà una doppia valenza – amministrativa e penale – ma anche una differente entrata in vigore, il che rischia di rendere ancora più complessa la situazione.
Entrata in vigore
Il decreto prevede due decorrenze:
- sotto il profilo penale, applicazione immediata del nuovo concetto di credito inesistente e non spettante – a partire dalla data di entrata in vigore del decreto delegato – con estensione anche per il passato, se la nuova definizione è più favorevole rispetto a quelle vigenti (favor rei);
- sotto il profilo tributario, applicazione della nuova classificazione solo per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
In concreto quindi:
- i reati di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti commessi dall’entrata in vigore delle nuove norme dovranno essere valutati, anche per le violazioni commesse in passato, secondo la nuova differenziazione;
- ai fini tributari le compensazioni eseguite fino al prossimo 31 agosto saranno valutate per la non spettanza/inesistenza secondo le regole vigenti, mentre a partire dagli illeciti commessi dal 1° settembre 2024 si applicheranno le nuove disposizioni.
Cinque anni di doppio regime
Se si considera che le violazioni tributarie commesse fino al 2024 saranno oggetto ...