Imposte

Crediti d’imposta: per le rimanenze moda il 64% dell’importo richiesto, ai teatri solo il 4%

Su tessile e moda le Entrate chiariscono anche quando il tax credit andrà indicato nel quadro RU <descrizione>di </descrizione>Redditi

di Federica Micardi

L’agenzia delel Entrate, con due provvedimenti del 26 novembre, fissa le percentuali per i crediti d’imposta al settore della moda e per i teatri e gli spettacoli dal vivo. Per il bonus moda la percentuale è pari al 64,2944% dell’importo richiesto, mentre teatri e spettacoli potranno contare solo sul 4,1881 per cento. In particolare, il provvedimento 2021/334506 sul tax credit rimanenze moda contiene una precisazione di non poco conto sull’indicazione nella dichiarazione dei redditi: «In deroga a quanto previsto nelle istruzioni del quadro RU dei modelli Redditi 2021 (...) il credito relativo al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020 deve essere indicato nel quadro RU del modello Redditi relativo al periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione del provvedimento stesso».

Moda

Il Dl 34/2020 ha previsto un credito d’imposta per i soggetti che operano nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, pari al 30% delle rimanenze finali di magazzino per gli anni 2020 (periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del Dpcm 9 marzo 2020) e 2021 che eccedono la media dello stesso valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti (2017-2019).
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato solo in compensazione con il modello F24, nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

Il limite di spesa previsto per questo aiuto è pari a 95 milioni di euro per il primo anno e di 150 milioni per il 2022.

Per la prima tranche sono arrivate richieste per un totale di 147,8 milioni a fronte di 95 milioni di risprse disponibili, questo comporta che la percentuale di credito d’imposta effettivamente fruibile è pari al 64,2944 per cento .

Il codice tributo da indicare in F24 per utilizzare il credito in compensazione sarà comunicato con una risoluzione di prossima pubblicazione.

Teatri e spettacoli

L’articolo 36-bis del Dl 41/ 2021 (decreto Sostegni) ha previsto un credito d’imposta per le imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, che nel 2020 hanno subìto una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto al 2019.

Il credito d'imposta è pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per la realizzazione spettacoli teatrali e dal vivo ed è utilizzabile in compensazione tramite il modello F24.

Con il provvedimento del direttore delle Entrate 262278 dell’11 ottobre 2021 è stato previsto che la comunicazione delle spese per accedere al credito d'imposta doveva essere inviata entro il 15 novembre 2021 e che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile sarebbe stato pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale pubblicata con il provvedimento del 26 novembre (4,1881%), percentuale ottenuta rapportando le risorse disponibili, pari a 10 milioni di euro, all’ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti che è risultato pari a 238.769.850 euro.

Con una risoluzione di prossima pubblicazione sarà istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione il credito d’imposta spettante.

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