Adempimenti

Crediti d’imposta R&S, il quadro d’insieme

Le regole generali per l’applicazione del bonus alla luce del Dm del Mise

di Emanuele Reich e Franco Vernassa

I crediti d’imposta per gli investimenti in R&S (comma 200), l'innovazione tecnologica (201) e il design e ideazione estetica per specifici settori (202) con il Dm attuativo (articoli 1-6)

Soggetti interessati ed esclusi
Possono beneficiare dei crediti le imprese:
• residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
• indipendentemente da forma giuridica, settore economico di appartenenza, dimensione e regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa;
• rispettose delle normative sulla sicurezza sul lavoro applicabili in ogni settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono escluse le imprese:
• in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal Rd 267/42 dal codice di cui al Dlgs 14/19 o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
• destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Dlgs 231/01.

Ambito temporale
Periodo d’imposta dopo quello in corso al 31 dicembre 2019 (esercizio 2020 per soggetti solari).

Misura del credito d'imposta
Ricerca e sviluppo: 12% e nel limite massimo di 3 milioni di euro;
Innovazione tecnologica: 6% con un massimo di 1,5 milioni di euro;
Innovazione digitale 4.0: 10% e nel limite massimo di 1,5 milioni;
Design e ideazione estetica: 6% e nel limite massimo di 1,5 milioni

Definizioni attività ammissibili
Con il decreto attuativo, il Mise ha dettato i criteri per la corretta applicazione e definizione di:
• ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, tenendo conto dei princìpi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell’Ocse (articolo 2). Assumono rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa;
• innovazione tecnologica di prodotto o processo di produzione nuovo o significativamente migliorato, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, tenendo conto dei princìpi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell’Ocse (articolo 3);
• innovazione digitale 4.0 per la maggiorazione del 150% (articolo 5 del Dm) con numerosi obiettivi di innovazione digitale Inoltre, si considerano attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell’economia circolare così come declinati nella comunicazione della Commissione europea (Com 2020) 98 dell’11 marzo 2020;
• design e ideazione estetica anche in relazione alle medesime attività svolte in settori diversi dal tessile e della moda, del calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica. L’articolo 4 del Dm individua le attività che abbiano ad oggetto innovazioni legate in via generale all'aspetto esterno o estetico dei prodotti o comunque non legate a elementi funzionali o tecnologici dei prodotti.

Spese ammissibili e documentazione contabile
Le spese ammissibili devono rispettare le regole generali di effettività, pertinenza e congruità, nonché di imputazione temporale con riferimento all’articolo 109, commi 1 e 2 del Tuir.
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti (comma 204 e articolo 6 del Dm).
Inoltre, l’articolo 6 del Dm evidenzia le regole per la determinazione delle spese del personale, delle quote di ammortamento, dei canoni di leasing e dei costi degli amministratori.

Relazione tecnica
Le imprese beneficiarie del credito dovranno predisporre una Relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta, in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.

Utilizzo del credito d’imposta
In compensazione, ai sensi dell’art. 17 del Dlgs 241/97, con utilizzo in tre rate annuali, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi agevolabili sono stati sostenuti, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dalla norma. Non si applicano i limiti annuali di 700mila euro (elevato a 1 milione di euro per il 2020) e 250mila euro.

Trattamento Ires e Irap
Non concorre alla formazione del reddito Ires e Irap.

Cumulabilità del credito
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Controlli da parte delle Entrate
L’Agenzia effettua i controlli per la verifica delle condizioni di spettanza del credito d’imposta in base:
• all’apposita certificazione della documentazione contabile;
• alla relazione tecnica;
• all’ulteriore documentazione fornita dall'impresa.

I chiarimenti del Mise
Il Mise ha chiarito sul proprio sito che la comunicazione «è funzionale esclusivamente all’acquisizione da parte del Mise delle informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. Essa, pertanto, non costituisce condizione preventiva di accesso ai benefici e neanche, in caso di eventuale mancato invio, causa di diniego del diritto alle agevolazioni spettanti. Coerentemente con le evidenziate finalità, si precisa che la comunicazione andrà inviata a consuntivo, vale a dire successivamente alla chiusura del periodo d'imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti ammissibili alle discipline agevolative. Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della suddetta comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale di prossima emanazione».

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