Crediti da dichiarazioni ultrannuali, compensazioni sempre più ritardate
La rigenerazione diventa obbligatoria con blocco del credito per importi oltre 5.000 euro
Doccia fredda, anzi gelata, per le compensazioni dei crediti che maturano da dichiarazioni ultrannuali. Le Entrate infatti, rispondendo a una domanda presentata durante Telefisco, evidenziano che l’obbligo di inserimento nella dichiarazione del periodo d’imposta in cui è stata presentata l’integrativa rappresenta un adempimento che consente la “rigenerazione” del credito pregresso. Di conseguenza, esso diventa un credito relativo al medesimo periodo d’imposta soggetto, in quanto tale, alle nuove regole introdotte dal 2019 per la compensazione in F24.
Il ruolo ampliato dei modelli
Tuttavia, fin da subito l’Agenzia ha inteso ampliare detta funzione facendo partecipare attivamente il credito evidenziato alla liquidazione delle imposte scaturenti dalla dichiarazione.
Le istruzioni ai quadri DI e RN dei modelli Ires e Irpef, infatti, dispongono che, se è stato compilato un rigo del quadro DI con il codice tributo Ires o Irpef, l’importo da riportare nell’RX deve essere preventivamente ridotto del credito indicato nel quadro DI. Ciò senza la possibilità di indicare eventuali utilizzi precedenti. Di fatto, le istruzioni limitano la libera utilizzabilità del credito ultrannuale a partire dal periodo successivo e, pertanto, si poneva la questione di comprendere il destino di coloro che, seguendo il dato normativo, avessero compensato il credito prima di verificare la sussistenza o meno di un debito risultante dalla liquidazione della dichiarazione relativa al periodo di inoltro dell’integrativa.
Il nuovo obbligo
Al riguardo, durante Telefisco, le Entrate hanno evidenziato che l’eventuale credito risultante da un’integrativa ultrannuale va indicato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa. Fin qui nulla di nuovo e difforme da quanto disposto dall’articolo 2, comma 8-bis Dpr 322/1998. In ogni caso, secondo l’Agenzia, l’indicazione del credito in dichiarazione è resa obbligatoria per consentire “la rigenerazione” del credito stesso e, quindi, la sua disponibilità per il pagamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. La rigenerazione del credito pregresso si compie attraverso la sua partecipazione alla liquidazione della corrispondente imposta dovuta per l’anno corrente.
La risposta resa appare sorprendente sotto diversi punti di vista, ma soprattutto perché, forse per la prima volta, l’Agenzia introduce il principio di “rigenerazione obbligatoria” di un credito risultante da una dichiarazione correttamente presentata, sebbene integrativa. Di fatto, per l’utilizzabilità di detti crediti ora occorrerebbe un duplice riconoscimento rappresentato, prima dalla presentazione dell’integrativa e poi dalla rigenerazione del medesimo nel modello del periodo di presentazione dell’autocorrezione. Ma il credito “da integrativa ultrannuale” è già un credito emergente da una dichiarazione validamente presentata, per cui mal si comprende cosa ostacoli la sua compensabilità con debiti maturati nel successivo periodo d’imposta (ad esempio debito Iva di gennaio o febbraio).
Il limite dei 5mila euro
Le Entrate hanno richiamato le nuove regole introdotte dal 2020 per le compensazioni oltre i 5.000 euro, vale a dire, la presentazione della dichiarazione e l’intervallo di dieci giorni per l’utilizzo del credito. Sul punto, tuttavia, si rammenta che la norma, già stabiliva che il credito ultrannuale può essere utilizzato solo a partire dall’esercizio successivo. Proprio questa limitazione dimostra come le conclusioni dell’ufficio non siano coerenti con il dettato (e lo spirito) normativo in quanto ci si chiede che senso aveva allora introdurre il vincolo annuale se il credito doveva essere rigenerato nella successiva dichiarazione per poter essere utilizzato.
Infine, l’Agenzia evidenzia che se l’utilizzo del credito è inferiore o uguale a 5.000 euro, la compensazione può essere eseguita anche prima della presentazione della dichiarazione, salvo poi ravvedersi qualora ci si accorga che tale credito non emergerà dalla dichiarazione presentata.
Anche questa conclusione appare riaffermare la poca comprensibilità della risposta data in quanto la presunta “rigenerazione” diventa obbligatoria a fasi alterne, ossia per le sole compensazioni sopra i 5.000 euro.
Paola Bonsignore, Sonia Pucci
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a cura di Roberto Bellini, direttore generale AssoSoftware