Adempimenti

Crediti e debiti commerciali si compensano con le fatture elettroniche

Al via il baratto finanziario con l’esclusione delle Pa: le Entrate dovranno creare una piattaforma telematica. Non vengono meno i termini di pagamento

Il sistema di fatturazione elettronica espatria anche nell’ambito amministrativo-finanziario, al servizio dei contribuenti, i quali, finalmente, potranno avere anche un vantaggio dai tanti adempimenti loro imposti.

L’articolo 1, comma 227 della legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021 ) pone a carico dell’agenzia delle Entrate l’onere (chissà se gradito) di fornire un servizio ai soggetti che emettono e ricevono fatture elettroniche e che consiste nella compensazione dei debiti e crediti commerciali, definito «baratto finanziario». Banalmente, ad esempio, se l’impresa Alfa ha emesso fatture nei confronti di Beta per 100 ed ha ricevuto da Beta fatture per 70, il credito/debito reciproco per 70 viene estinto ed Alfa rimane creditrice soltanto per 30. La norma infatti prevede che l’Agenzia metta a disposizione dei contribuenti residenti nel territorio dello Stato una piattaforma telematica dedicata alla compensazione dei crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali tra i suddetti soggetti. Dalle operazioni di compensazione sono escluse le Amministrazioni pubbliche (il riferimento è ai soggetti che rientrano nello split payment).

La norma precisa che la compensazione effettuata mediante la piattaforma produce i medesimi effetti della estinzione della obbligazione; siamo, quindi, nell’ambito dell’articolo 1241 del Codice civile ed è una procedura certamente semplificata, che ha il vantaggio di ridurre le operazioni finanziarie con un conseguente ed apprezzabile risparmio di oneri bancari, oltre che di tempo. Non c’è un preciso ambito soggettivo, anche se, facendo riferimento alle transazioni commerciali, il servizio dovrebbe essere rivolto alle imprese, e forse anche ai professionisti. È espressamente prevista l’esclusione per i soggetti sottoposti a qualsiasi procedura concorsuale o di ristrutturazione del debito omologate oppure piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle imprese.

Va osservato che le imprese potrebbero attuare direttamente l’istituto della compensazione, senza l’imprimatur dell’agenzia delle Entrate, in quanto potrebbero comunque instaurare un rapporto di “conto corrente” tra di loro. Pur tuttavia l’impulso dell’agenzia delle Entrate è certamente positivo e dovrebbe precedere il recepimento contabile della compensazione da parte dei contribuenti.

L’originalità della proposta evidenzia tanti dubbi applicativi, come ad esempio come regolare gli sconti finanziari concordati tra le parti; oppure se la procedura prende in considerazione anche più fatture e se l’Agenzia delle Entrate sia in grado di comprendere gli esatti termini di pagamento. Poi, ancora, cosa succede se il cedente è stato raggiungo da un pignoramento del credito a favore di terzi e così via. E’ previsto, ovviamente, un decreto attuativo interministeriale per il quale non è previsto un termine e prevediamo che non sarà impellente, anche se sarebbe interesse generale procedere ad una rapida attuazione.

Il legislatore fiscale fa poi il suo mestiere ricordando, nel contempo, il rispetto di altre disposizioni di legge. Infatti, la norma precisa che nei confronti del debito originario si applicano comunque le disposizioni di cui al Dlgs 231/2002 che riguarda il rispetto dei termini di pagamento (generalmente trenta giorni, prorogabili a sessanta) e tutela il creditore stabilendo il diritto agli interessi moratori.

Per fortuna non viene richiamato l’articolo 62 del Dl 1/2012 che fissa i termini di pagamento per i prodotti agroalimentari (trenta giorni, o sessanta per quelli non deteriorabili), decorrenti dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Al riguardo la fatturazione elettronica e la validazione dell’agenzia delle Entrate ha allungato di almeno un mese i predetti termini. Ma questa normativa prevede delle sanzioni enormi fino a 500mila euro, che sono talmente elevate da non essere, nel concreto, applicate.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©