L'esperto rispondeImposte

Crediti fiscali e ruoli scaduti, eccezioni esplicite per il divieto di compensazione

Gli importi iscritti a ruolo e non pagati oltre i 1.500 euro

di Rosanna Acierno

La domanda

Tenuto conto di quanto disposto dal decreto legge 78/2010 ed, in particolare, della possibilità di compensare con i crediti relativi alle imposte erariali i ruoli scaduti, è possibile procedere alla compensazione dei predetti con i crediti di imposta relativi ad agevolazioni fiscali (credito Mezzogiorno, investimenti, locazione, eccetera)?
A. P. – Salerno

La risposta è affermativa in quanto i crediti spettanti in base alle principali agevolazioni fiscali citate dal lettore possono essere utilizzati, di norma, in compensazione per il pagamento delle imposte erariali. Tuttavia, al fine di verificare se per l'utilizzo in compensazione dei predetti crediti vige comunque il divieto di compensazione stabilito dall’articolo 31 del decreto legge 78/2010 in presenza di ruoli scaduti per importi superiori a 1.500 euro è importante riferirsi alla disciplina normativa applicabile a ciascun credito d’imposta. Si fa infatti rilevare, ad esempio, che per il nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali di cui all’articolo 1, commi 1051 – 1063 della legge 178/2020 (cosiddetto bonus investimenti in beni strumentali) viene stabilita espressamente la non assoggettabilità al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro. Al contrario, nell’istituire il bonus locazione o il cosiddetto bonus Mezzogiorno, si fa rilevare come il legislatore non abbia previsto alcuna disposizione in merito alla non operatività del divieto di compensazione in presenza di imposte iscritte a ruolo e non pagate di ammontare superiore a 1.500 euro disposto dall’articolo 31 del decreto legge 78/2010: pertanto, si deve ritenere che questa preclusione trovi applicazione.

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