Controlli e liti

Crediti inesistenti? Solo se c’è frode

In caso di contestazioni sul bonus R&S spesso l’Agenzia applica la sanzione più severa (dal 100 al 200%)

di Riccardo Giorgetti e Alessandro Mastromatteo

In fase di controllo le Entrate solitamente contestano la sanzione per crediti inesistenti, nella misura dal 100 al 200%, e non anche quella per crediti non spettanti, pari invece al 30% di quanto utilizzato in compensazione. Oltre all’aggravio sanzionatorio, i contribuenti si trovano a fronteggiare il raddoppio dei termini di accertamento, che in alcun casi porta anche ad una riapertura dei controlli per periodi di imposta decaduti. C’è, poi, l’esclusione della possibilità di avvalersi della definizione agevolata delle sanzioni, seguita dalla rilevanza penale dei comportamenti per indebita compensazione quando l'ammontare dei crediti utilizzati sia di importo superiore ai 50mila euro annui.

La classificazione dei crediti beneficiati viene infatti effettuata in maniera non sempre coerente con il quadro normativo. Con il Dlgs 158/2015, che ha rivisto il sistema sanzionatorio, è stato riformulato l’articolo 13 del Dlgs 471/1997 relativo alle violazioni degli obblighi di versamento dei tributi, con inserimento al comma 4 di una disciplina specifica per l’ipotesi di utilizzo di un’eccedenza o di un credito di imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste. Si parla in questo caso di credito non spettante, sanzionato in misura pari al 30% del credito utilizzato. Il termine di accertamento è quello ordinariamente previsto dall’articolo 43 del Dpr 600/73.

I crediti inesistenti

Diverso è il caso dei crediti inesistenti, disciplinato al comma 5 del medesimo articolo 13, definiti come i crediti in relazione ai quali manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli automatizzati come quelli sulla dichiarazione reddituale. La qualificazione del credito come inesistente legittima le Entrate a procedere con l’emissione di un vero e proprio atto di recupero entro il termine maggiorato di otto anni (articolo 27, comma 16, Dl 185/2008), necessario per contrastare gli abusi nell’utilizzo della compensazione, punendo in maniera più gravosa solo i comportamenti connotati da fraudolenza, per i quali cioè l’inesistenza dei crediti emerge, non dal controllo delle dichiarazioni fiscali, ma realizzando specifici riscontri di coerenza contabile.

La sanzione per indebita compensazione di crediti inesistenti andrebbe pertanto contestata solo quando risulti da un apparato contabile ed extracontabile appositamente creato per documentare, cartolarmente, attività di ricerca e sviluppo mai realizzate. Quando la contestazione origina, invece, da questioni interpretative circa i requisiti oggettivi previsti per beneficiare dell’agevolazione, si dovrebbe ricadere in una ipotesi di credito non spettante.

Assonime, con la circolare 23/2019, ha precisato proprio come la sanzione per credito inesistente dovrebbe trovare applicazione nelle sole ipotesi in cui l’impresa abbia svolto attività che, neppure in astratto, potrebbero essere qualificate come di ricerca e sviluppo innovative.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©