Adempimenti

Crediti Irpef, Ires e Irap: slalom tra vincoli e tempi per alleggerire gli F24

Compensazioni orizzontali con più limiti e con visto oltre i 5mila euro. Esclusi dalle premialità Isa i contribuenti penalizzati dalla crisi

di Stefano Vignoli

Con la scadenza dei versamenti alle porte, molti contribuenti sono alle prese con i calcoli per verificare eventuali crediti da usare in compensazione o chiedere a rimborso. Chi ha versato acconti Ires, Irpef o Irap 2020 su base storica potrebbe infatti avere rilevanti crediti, alla luce dei risultati fortemente penalizzati dalla crisi pandemica. Ma il credito d’imposta potrebbe anche essere determinato da situazioni “fisiologiche”, come le elevate ritenute subìte nel corso del 2020 (si pensi a quelle su compensi di lavoro autonomo o su provvigioni).

La crisi di liquidità che ha colpito molti suggerisce di verificare tempistica e importi per la compensazione, anche in ragione di alcune proroghe dei versamenti originariamente in scadenza nel 2020 (si veda l’articolo di NT+ Fisco del 31 maggio).

Tempi e modalità

In presenza di crediti e debiti della stessa natura (ad esempio, saldo Ires 2020 a credito da usare a scomputo diretto degli acconti Ires 2021), la compensazione verticale può avvenire senza particolari vincoli, anche quando viene esplicitata con il modello F24. Invece, le compensazioni orizzontali di crediti per il versamento di altre imposte o contributi, ex articolo 17 del Dlgs 241/97, sono soggette a una serie di limiti e adempimenti introdotti per contrastare l’evasione fiscale e contributiva.

In quest’ottica, si segnalano termini di decadenza ampi (articolo 27, commi 16 e 17, Dl 185/2008) che permettono al Fisco di emettere l’atto di recupero entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di indebita compensazione, e il divieto di effettuare compensazioni in presenza di debiti erariali e accessori scaduti iscritti a ruolo (e non oggetto di sospensione) di importo superiore a 1.500 euro.

Le compensazioni devono inoltre essere fatte attraverso i servizi “F24 web” e “F24 online” o avvalendosi di un intermediario abilitato, in base all’obbligo introdotto dal 1° gennaio 2020 e che impone modalità di pagamento telematiche per le compensazioni orizzontali anche parziali (ovvero con saldo F24 a debito).

Inoltre, la compensazione di crediti d’imposta superiori a 5mila euro richiede il visto di conformità e la preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

GLI ESEMPI

Premialità Isa

Tetti più alti per la compensazione senza visto (50mila euro per Iva e 20mila euro per imposte dirette e Irap) sono previsti in favore dei contribuenti che raggiungono un voto minimo nella pagella Isa (articolo 9-bis, comma 11, Dl 50/2017) pari a 8 per il periodo 2020, o 8,5 se si ha riguardo alla media dei periodi di imposta 2019 e 2020 (provvedimento protocollo 103206/2021).

Attenzione però: se emergono errori nella compilazione degli Isa la cui correzione determina un voto sotto la soglia di premialità, la compensazione diventa indebita, con le conseguenti sanzioni (circolare 20/E/2019, quesito 7.2).

Per il 2020 rischiano di essere eccessivamente penalizzati i numerosi contribuenti per i quali scatta una causa di esclusione dovuta alla crisi pandemica: anche se compilano il modello Isa con funzione “statistica”, restano tagliati fuori dalle premialità.

Plafond annuo

Un ulteriore limite alle compensazioni riguarda l’importo massimo dei crediti utilizzabili nell’anno solare, elevato a 2 milioni di euro per il 2021, al fine di incrementare la liquidità delle imprese (ex articolo 22, comma 1, del Dl 73/2021). Il limite – che opera per anno solare cumulativamente per tutti i crediti d’imposta – è di regola pari a 700.000 euro, ed era già stato aumentato a un milione di euro per il 2020 dal Dl Rilancio.

Come recentemente chiarito dall’Agenzia (interpello 336/2021), i crediti che emergono dai modelli Redditi 2020, oggetto di visto di conformità, possono continuare a essere usati in compensazione – nel rispetto del nuovo limite di 2 milioni per il 2021 – fino alla presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta 2020, avendo cura di indicare nel modello Redditi 2021 l’intero importo compensato (ad esempio, rigo RN20 per Ires) con codice anno 2019, ancorché eseguito dopo il 1° gennaio 2021.

I debiti che vengono compensati con altri crediti che emergono dalla dichiarazione non sono soggetti a maggiorazione a titolo di interessi: così una società di capitali con credito Ires di 10mila euro e debito Irap di 12mila potrà versare con la dilazione di 30 giorni applicando la maggiorazione dello 0,40% solo sul debito non compensato di 2mila euro.

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