Imposte

Crediti ricerca e sviluppo, restituzione a rate per atti notificati dal 23 ottobre

In consultazione la bozza di provvedimento dell’agenzia delle Entrate: non è possibile scorporare l’importo di sanzioni e interessi già versati

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Non è consentita la rateazione del riversamento del credito d’imposta nel caso di illeciti contestati in atti impositivi non definitivi e Pvc notificati fino al 22 ottobre 2022. Per gli atti consegnati dopo il contribuente può invece beneficiare della rateazione. Non è poi possibile scomputare eventuali interessi e sanzioni già versati. È quanto emerge dalla bozza di provvedimento pubblicata il 13 maggio sul sito dell'agenzia delle Entrate con le indicazioni per accedere al riversamento dei crediti.

Le ipotesi ammissibili

La procedura riguarda il credito maturato nei periodi di imposta tra 2014 e 2019, compensati indebitamente alla data di entrata in vigore del decreto (22 ottobre 2021). La sanatoria è fruibile da chi ha realmente sostenuto le spese, ma le ha poi erroneamente calcolate ai fini del credito da compensare. Sono invece esclusi:

l'indebito utilizzo del credito accertato con atto impositivo divenuto definitivo al 22 ottobre 2021 (atti non più soggetti ad impugnazione o definiti con pagamento o oggetto di sentenze passate in giudicato);

crediti d'imposta utilizzati in compensazione conseguenti a condotte fraudolente, fattispecie simulate, utilizzo di documenti falsi o che documentano operazioni inesistenti, mancanza di documentazione idonea sul sostenimento delle spese.

La presentazione

L'istanza si presenta entro il 30 settembre 2022 solo per via telematica dal contribuente interessato ovvero tramite un professionista incaricato. Nel sito dell'Agenzia sarà reso disponibile uno specifico “canale” per effettuare la trasmissione della domanda. I soggetti incaricati dell'invio devono rilasciare all'interessato copia cartacea del modello e dell'attestazione di ricevimento dell'istanza da parte dell'Agenzia. Il modello, sottoscritto dall’incaricato della trasmissione telematica e dall'interessato, deve essere conservato dal contribuente.

Il pagamento

Le somme dovute vanno versate entro il 16 dicembre 2022 in unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo, sulle quali sono dovuti gli interessi al tasso legale.

Non è possibile la rateazione se il contribuente ha già ricevuto un atto impositivo o un Pvc al 22 ottobre 2022. Se tali provvedimenti sono stati consegnati/notificati successivamente al 22 ottobre, la rateazione è invece ammessa.

Secondo la bozza del provvedimento dall'importo dovuto si scomputano le somme già versate senza tener conto di sanzioni e interessi. È altresì escluso il rimborso di somme già versate in eccesso.

L'esclusione della decurtazione di sanzioni ed interessi lascia perplessi e vi è da sperare in un ripensamento dell'Agenzia, quanto meno per i versamenti eseguiti a titolo provvisorio in pendenza di impugnazione. La norma, infatti, non ha disposto nulla sulle sorti delle somme già versate e non ha previsto alcun tipo di sospensione. Molti contribuenti dal 22 ottobre potrebbero aver iniziato il pagamento del dovuto in pendenza di ricorso. Trattandosi infatti di contestazioni di crediti inesistenti, nelle more del giudizio, l'Ufficio richiede il totale del credito, delle sanzioni e degli interessi. In assenza di sospensione giudiziale, questi contribuenti stanno versando anche a rate le somme e, ove non intervenga una sentenza favorevole, potranno interrompere il pagamento solo con l'adesione alla definizione. Ma tale adesione è subordinata alla presentazione della domanda che più ritarda e più comporterà l'obbligo di versamento di ulteriori rate in scadenza (senza possibilità di recupero di sanzioni e interessi).

Ecco perché almeno sanzioni e interessi relativi a somme versate a titolo provvisorio andrebbero scomputate dal dovuto per l'adesione alla sanatoria.

Il rigetto

Se l'Ufficio accerta ipotesi di esclusione dopo la presentazione dell'istanza, il contribuente decade dalla procedura e la richiesta presentata non produce effetti. Le somme versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti. Si ritiene che, in pendenza di giudizio, dette somme seguano invece le sorti del procedimento in corso (e quindi si considerino pagamenti a titolo provvisorio).

Aspetti penali

Nell'ipotesi di rilevanza penale, che ha già comportato la presentazione della notizia di reato, gli Uffici comunicheranno all'autorità giudiziaria l'adesione ovvero l'inefficacia della procedura.

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