Adempimenti

Crediti a rischio, blocco degli F24 anche per l’home banking

di Giorgio Gavelli

Ambito oggettivo, messaggio di allerta, conseguenze: sono essenzialmente questi tre i profili di interesse per gli operatori che emergono dalla lettura del provvedimento 195385/2018 (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri), con cui l’Agenzia ha definito i criteri e le modalità per la sospensione e l’eventuale scarto dei modelli F24 telematici che presentano profili di rischio.

La facoltà concessa all’Agenzia dal comma 990 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2018 (e prevista all’articolo 37, comma 49-ter del Dl 223/2006) di operare la sospensione fino a 30 giorni delle deleghe di pagamento con compensazioni «a rischio frode» era fino ad ora inefficace, in attesa dell’attuazione . La procedura, nel rispetto dello Statuto del contribuente, avrà effetto dal 29 ottobre: non riguarderà i saldi Irpef, Ires e Irap del 2017 (e il primo acconto del 2018) – salvo rateizzazioni o ravvedimenti tardivi intervenuti dopo tale data - ma si applicherà, ad esempio, al versamento (con compensazione) della liquidazione Iva del mese di ottobre o del terzo trimestre e degli acconti di novembre.

Il rischio blocco riguarda i modelli F24 con compensazione che viaggiano attraverso i servizi telematici delle Entrate, ma il provvedimento prevede che, «ove compatibili», criteri e procedure si applichino anche alle altre compensazioni. Si tratta delle compensazioni che ancora possono avvenire tramite home banking, quali quelle «verticali» (come definite dalla risoluzione 68/E/2017), quelle dei contribuenti senza partita Iva con saldo finale maggiore di zero, nonché gli F24 «a debito», con compensazione di crediti diversi da quelli Irpef, Iva, Ires, Irap, addizionali, imposte sostitutive, ritenute o emergenti dal quadro RU del modello dichiarativo (ad esempio, crediti previdenziali).

Da sottolineare l’estrema genericità dei criteri delle Entrate. Fare riferimento alla «tipologia dei debiti pagati» o «dei crediti compensati», così come alla coerenza dei dati indicati nel modello o ai dati presenti in Anagrafe tributaria o alle compensazioni già effettuate dallo stesso contribuente non consente agli operatori di definire quali deleghe potrebbero essere sospese e poi, eventualmente, bloccate. L’indicazione che si trae dalla relazione accompagnatoria alla legge 205/2017 è utile, ma solo esemplificativa.

In quella sede si fece riferimento all’utilizzo di crediti in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare degli stessi, situazione che può richiamare alla mente i famigerati accolli di cui si è occupata sia l’Agenzia (risoluzione 140/E/2017) che la Cassazione penale (sentenza 55794/2017), ma anche ipotesi del tutto legittime e frequenti (operazioni straordinarie con utilizzo del credito del soggetto estinto: risoluzione 119/E/2017).

Altre situazioni a rischio blocco sono l’utilizzo di crediti d’imposta «stagionati» (che ben potevano essere utilizzati in precedenza) e la compensazione di debiti iscritti a ruolo (codice “RUOL”), in base all’articolo 31 del Dl 78/2010: pagamenti - questi ultimi - che dal 29 ottobre potranno essere effettuati solo con il canale telematico dell’Agenzia.

I contribuenti (e i professionisti delegati ai versamenti) avranno conoscenza della sospensione da un messaggio contenuto in una ricevuta successiva all’invio del modello, che conterrà anche il termine del periodo di limbo, non oltre i trenta giorni dall’invio. Considerato che si tratta in questa fase di un controllo automatizzato, sarebbe importante conoscere con puntualità su quali verifiche è stato impostato. Nel periodo di sospensione è possibile (ma la procedura non risulta formalizzata) inviare all’Agenzia «elementi informativi ritenuti necessari per la finalizzazione della delega sospesa», utili ai fini dello sblocco. L’eventuale scarto della delega interviene anch’esso con una comunicazione, che contiene le motivazioni del rifiuto.

Agenzia delle Entrate, provvedimento 195385

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