Imposte

Credito 4.0 solo per le attività commerciali connesse della Onlus

Stop della risposta a interpello 522 delle Entrate su beni relativi ad attività istituzionali Onlus, che per definizione non sono commerciali

Accesso al tax credit 4.0 sui beni strumentali per le Onlus ma solo per le attività commerciali connesse. È quanto emerge dalla risposta a interpello 522/2022 dell’agenzia delle Entrate.

La vicenda esaminata

Il caso riguarda la possibilità per una Onlus di accedere al credito d’imposta introdotto dalla legge di Bilancio 2021 per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022 (articolo 1, commi 1051-1063, della legge 178/2020). Un’agevolazione, questa, prevista in capo alle imprese in relazione all’acquisto di beni strumentali per lo svolgimento delle proprie attività commerciali. Ma non solo. Sotto il profilo soggettivo, l’Amministrazione era già intervenuta con una lettura a “maglie larghe” dell’ambito soggettivo estendendo la platea dei beneficiari anche gli enti non commerciali, sempreché con riferimento all’attività commerciale esercitata (circolare 9/E/2021). Proprio su quest’orientamento si fonda la richiesta del contribuente che, qualificando i beni acquistati come strumentali alle attività connesse, chiede di essere ammesso al beneficio.

La risposta delle Entrate

Sul punto arriva la risposta negativa dell’Amministrazione. Ciò in quanto nel caso prospettato i beni agevolabili sarebbero afferenti ad attività istituzionali Onlus, per definizione non commerciali, e non a quelle connesse di natura commerciale. Nel disconoscere l’agevolazione, l’Agenzia fornisce tuttavia chiarimenti di sicuro interesse per gli enti non profit. Le Onlus in via generale non accedono al credito d’imposta in quanto enti che svolgono in via principale un’attività non commerciale. L’unica chance di essere ammesse alla misura scatta nel caso in cui l’acquisto riguardi beni per attività connesse a quelle istituzionali. Quest’ultime, seppure non rilevanti ai fini Ires, sono infatti considerate attività di natura commerciale a pieno titolo.

Si tratta di uno scenario peraltro destinato a mutare quando l’Associazione perderà la veste di Onlus per assumere quella di ente del Terzo settore (Ets). Con l’accesso nel Registro unico, si supera il concetto di attività connessa. Gli Ets potranno svolgere attività commerciali diverse da quelle di interesse generale, senza vincoli stringenti di connessione o destinazione soggettiva come nel caso delle Onlus. Ma vi è di più. Per gli Ets non vi sarà una preclusione in merito all’accesso al credito d’imposta modulati per esercenti di attività commerciali dal momento che, a differenza delle Onlus, le attività istituzionali potranno svolgersi anche con modalità commerciali. L’accesso al credito d’imposta 4.0 varrà per le imprese sociali che, a regime, pur defiscalizzando gli utili, non escludono la commercialità dell’attività istituzionale.

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