Contabilità

Credito d’imposta del 20% sugli aumenti di capitale

Nel Dl Rilancio misure mutuate dalle start up, con vantaggi per gli investitori e la società beneficiaria

di Paolo Rinaldi

Dopo i numerosi interventi di garanzia alle banche per i finanziamenti alle imprese, tramite Sace, Cassa depositi e prestiti e Fondo di garanzia, con il decreto Rilancio il governo introduce finalmente misure – come sempre subordinate all’autorizzazione della Commissione europea – tese a favorire e realizzare il rafforzamento patrimoniale delle imprese, mediante aumenti di capitale che conducano, tramite l’incremento diretto dei mezzi propri derivante da aumento di capitale sociale, al riassorbimento delle inevitabili perdite di esercizio 2020.

Entrando nel dettaglio del provvedimento, esso è rivolto alle società di capitali e cooperative (o stabili organizzazioni italiane di imprese comunitarie) con ricavi consolidati 2019 compresi tra i 5 e i 50 milioni, le quali abbiano registrato a causa di Covid-19 nel bimestre marzo-aprile 2020 un calo di ricavi consolidati superiore del 33% rispetto all’identico periodo 2019. Necessario infine un aumento di capitale sociale a pagamento, di qualunque importo e senza vincolo di destinazione delle somme, da deliberarsi ed eseguirsi integralmente tra l’entrata in vigore del provvedimento e il 31 dicembre 2020. È da precisare se potranno essere utilizzati anche i crediti per finanziamenti soci già esistenti, e a quale data, o se dovrà trattarsi di denaro fresco.

Le misure sono mutuate dal mondo delle start-up, con vantaggi per gli investitori e la società beneficiaria. I sottoscrittori dell’aumento di capitale sociale riceveranno un credito di imposta (anche compensabile), quantificabile nel 20% del capitale sociale versato (auspicando sia incluso anche l’eventuale sovrapprezzo), con un tetto massimo di investimento rilevante di 2 milioni di euro e un credito massimo di 400mila euro.

Qualora le dichiarazioni dei redditi del 2020 non fossero capienti per il completo utilizzo, esso sarà riportabile anche nei tre esercizi successivi. Non possono beneficiare del credito d’imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

La società beneficiaria, per godere a sua volta di benefici, dovrà essere virtuosa: non trovarsi al 31 dicembre 2019 in difficoltà in base ai regolamenti comunitari vigenti, ed essere ad oggi in situazione di regolarità contributiva e fiscale, in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente.

Niente benefici inoltre per le imprese con precedenti irregolarità negli aiuti della Commissione europea, che abbiano subito misure di prevenzione antimafia o i cui amministratori, soci e titolare effettivo abbiano riportato condanne definitive nel quinquennio per gravi reati fiscali.

In presenza di questi requisiti, dopo l’approvazione del bilancio 2020 la società godrà di un credito di imposta non imponibile e compensabile (che ridurrà di pari importo le perdite fiscali) pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, con un tetto massimo pari al 30% dell’aumento di capitale effettuato dai soci e non superiore ai nuovi limiti per gli aiuti di stato.

I benefici per soci e società decadranno e dovranno essere restituiti se la società distribuirà riserve prima del 1° gennaio 2024.

La decorrenza della misura è immediata, ma gli effetti benefici per i soci e la società paiono fruibili solo nel 2021, da quando decorreranno i crediti di imposta; per la società vi sarà tuttavia un vantaggio contabile nel 2020, potendo computare il credito di imposta come provento dopo l’aumento di capitale.

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