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Credito d’imposta per beni strumentali utilizzabile per il 10%

Investimento «Industria 4.0» effettuato a fine 2020 con bene entrato in funzione nello stesso anno ma che sarà interconnesso nel corso del 2021

di Gabriele Ferlito

La domanda

Un’impresa ha effettuato a fine 2020 un investimento industria 4.0. Il bene è entrato in funzione nello stesso anno, ma sarà interconnesso nel corso del 2021. Premesso che l’impresa ha un fatturato non superiore ai 5 milioni di euro, dovrebbe aver diritto ad un credito di imposta del 50% fruibile in unica soluzione dall’anno successivo alla interconnessione e quindi nel 2022. La legge tuttavia prevede che nell’anno in corso possa fruire del credito d’imposta per i beni non industria 4.0 e dunque del 10%. La prassi da seguire sarebbe dunque 10% in unica soluzione per l’anno in corso ed un ulteriore 40% (in modo da avere un 50% complessivo) sempre in unica soluzione nel prossimo anno?
A. I. – Taranto

Considerato che l’investimento è stato effettuato dopo il 16 novembre 2020 ed è stato interconnesso all’inizio del 2021, esso rientra temporalmente sia nell’agevolazione “vecchia” (legge 160/2019, di Bilancio 2020) sia in quella “nuova” (legge 178/2020, di Bilancio per il 2021). In mancanza di disposizioni normative in senso contrario, si ritiene che il contribuente possa applicare la normativa più conveniente, quindi, la normativa introdotta dalla legge di Bilancio per il 2021. Inoltre, con riferimento alla versione precedente dell’agevolazione (super/iper ammortamento), l’agenzia delle Entrate ha chiarito (circolare 4/E/2017, paragrafo 6.4.1) che si può fruire temporaneamente del super ammortamento nel periodo d’imposta di entrata in funzione del bene, senza che ciò impedisca l’accesso all’iper ammortamento nel periodo d’imposta in cui avviene l’interconnessione. Infatti, la circostanza che l’interconnessione avvenga in un periodo successivo, ad esempio, per una questione legata alla complessità dell’investimento, non rappresenta un impedimento alla fruizione dell’iper ammortamento, ma produce semplicemente uno slittamento del momento in cui si può iniziare a beneficiare dell’agevolazione, con la precisazione che, per evitare una duplicazione di benefici, l’ammontare della maggiorazione relativa all’iper ammortamento dovrà essere “nettizzato” di quanto già fruito in precedenza a titolo di “temporaneo” super ammortamento. Analoghi principi trovano applicazione anche ai crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, oggetto del quesito. Su queste basi, a partire dall’anno 2020 (anno di entrata in funzione del bene) il contribuente potrà fruire del credito di imposta “non 4.0” nella misura del 10%. Trattandosi di un’impresa con ricavi non superiori a 5 milioni di euro (si ritiene che il parametro vada misurato sul 2019), il credito d’imposta si potrà utilizzare in compensazione in un’unica quota annuale. Invece, nell’anno 2021 (anno di interconnessione del bene) maturerà il credito “4.0” nella misura del 40% (50% al netto del 10% già fruito). Tale credito potrà essere utilizzato in tre quote annuali di pari importo a partire dall’anno dell’interconnessione (l’utilizzo in un’unica soluzione per le imprese con ricavi non superiori a 5 milioni di euro vale solamente per il credito “non 4.0”).

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