Contabilità

Credito d’imposta, contributo in conto impianti

Per la valutazione si applica l’Oic 15 con stima dei flussi finanziari futuri

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di Franco Roscini Vitali

Il credito d’imposta relativo agli investimenti, compensabile con i debiti tributari, è assimilabile a un contributo in conto impianti come definito dal paragrafo 86 del principio contabile Oic 16.

Si tratta di uno dei chiarimenti contenuti nella Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali, pubblicata dall’Oic in forma di bozza per la consultazione sino al 10 febbraio, in risposta a una richiesta di parere inviata dall'agenzia delle Entrate sull'articolo 121 del decreto Rilancio (Dl 34/20 convertito dalla legge 77/20).

L’impresa committente contabilizza il contributo con una delle modalità previste nei paragrafi 87-88 dell’Oic 16: a diretta riduzione dell'investimento, oppure iscrivendo un risconto passivo rilasciato a conto economico nel periodo di ammortamento dell'immobilizzazione.

Per la valutazione del credito, si applicano le disposizioni dell'Oic 15, compreso il costo ammortizzato con stima dei flussi finanziari futuri (debiti che si prevede di compensare), considerando che la norma prevede che la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata nei periodo di imposta successivi e neppure chiesta a rimborso.

Il documento per l'applicazione del costo ammortizzato, richiama i paragrafi 41 e 51 dell'Oic 15.

Il fornitore, nel caso di sconto in fattura, riclassifica il credito maturato verso il cliente (persona fisica o società) a credito tributario per la parte relativa allo sconto concesso in fattura. Trattandosi di un credito acquistato e non generato, l’iscrizione avviene al costo sostenuto, pari all’ammontare dello sconto in fattura.

Nel caso di cessione del credito, la società cedente rileva nel conto economico un onere o un provento finanziario (voci C16d e C17) che, pertanto, non riguarda la parte operativa dello stesso: questo perché il credito tributario, che deriva dall'applicazione della norma, ha la caratteristica di poter essere ceduto a terzi i quali acquisiscono il diritto di compensazione con i propri debiti tributari. Il cessionario che riceve il credito rileva un credito tributario valutato in base all'Oic 15 al costo sostenuto, in quanto non generato, con successiva valutazione al costo ammortizzato.

Sono previste semplificazioni per società che redigono il bilancio in forma abbreviata e micro imprese che non applicano il costo ammortizzato.

Le società committenti rilevano un risconto passivo, pari alla differenza tra costo sostenuto per l'investimento e valore nominale del credito, imputato a conto economico nel periodo di utilizzo della detrazione fiscale compensata con il debito tributario o al momento della cessione del credito. Se decidono compensare il credito, rilevano un provento finanziario costante lungo il periodo di utilizzo. La società cessionaria (o commissionaria) iscrive un credito tributario valutato al costo di acquisto sostenuto, rilevando la differenza tra costo sostenuto e valore nominale in quote costanti tra i proventi finanziari.

La comunicazione è corredata da esempi illustrativi completi delle scritture in partita doppia.

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