Imposte

Credito d’imposta energia e gas più ricco a ottobre e novembre

Per le imprese energivore e gasivore le percentuali passano dal 25 al 40 per cento. I cessionari potranno utilizzare i crediti oltre il 31 dicembre (fino a marzo o giugno 2023)

di Giorgio Gavelli

Nuova tornata di crediti d’imposta sia per le imprese energivore e non energivore, sia per quelle a consumo di gas naturale più o meno accentuato, ma con alcune rilevanti differenze rispetto al passato, tra cui si segnalano la durata (non più trimestrale ma prevista solo per ottobre e novembre), l’incremento delle percentuali e il perimetro oggettivo per le «non energivore», ampliato a tutte le imprese con contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kw (contro i precedenti 16,5).

La bozza di decreto Aiuti-ter (approvata dal Consiglio dei ministri il 16 settembre) proroga e rafforza una delle principali misure di sollievo al “caro-energia” per le imprese.

In primo luogo viene riconosciuto un credito d’imposta del 40% (precedentemente: 25%) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata (compresa eventualmente quella prodotta e auto-consumata) nei prossimi mesi di ottobre e novembre alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto Mise 21 dicembre 2017, i cui costi medi (per kwh) calcolati sulla base del terzo trimestre 2022 (al netto di imposte e sussidi) hanno subito un incremento maggiore del 30% sul medesimo periodo del 2019 (calcolo riferito al prezzo unico nazionale dell’energia elettrica, scatta in caso di autoconsumo).

Per le imprese non energivore ma dotate di contatori di potenza disponibile pari almeno a 4,5 kW, il credito d’imposta sarà del 30% (pregresso: 15%) della spesa della componente energetica effettivamente utilizzata nel prossimo bimestre ottobre-novembre, qualora il prezzo medio del terzo trimestre di quest’anno (al netto di imposte e sussidi) si incrementi di almeno il 30% di quello riferito al corrispondente periodo del 2019 (costo per kwh).

Per le imprese a forte consumo di gas naturale viene riconosciuto un credito d’imposta del 40% (contro il precedente 25%) delle spese sostenute per l’acquisto di tale materia consumata nei mesi di ottobre e novembre per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, a condizione che il prezzo del gas naturale determinato come media dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gme abbia subito nel terzo trimestre 2022 un incremento maggiore del 30% sul medesimo periodo del 2019. Si tratta delle imprese operanti nei settori di cui all’allegato 1 al decreto del ministero della Transizione ecologica 21 dicembre 2021 n. 541 e con consumi di gas, nel primo trimestre 2022, non inferiore al 25% del volume indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto.

Imprese non gasivore

Per le imprese “non gasivore” (ossia diverse da quelle di cui all’articolo 5 del Dl 17/2022), il credito d’imposta riconosciuto è pari al 40% (pregresso: 25%) della spesa per l’acquisto del gas naturale consumato (per usi diversi dal termoelettrico) nei prossimi mesi di ottobre e novembre, a condizione che il prezzo del gas naturale determinato come media dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gme abbia subito nel terzo trimestre 2022 un incremento maggiore del 30% sul medesimo periodo del 2019.

Le modalità di utilizzo e di non imponibilità di questi crediti d’imposta sono analoghe a quelli che li hanno preceduti, con l’unica differenza che eventuali cessionari potranno utilizzarli non più entro il 31 dicembre ma entro una data ancora da definire (la bozza del decreto propone l’alternativa tra il 31 marzo e il 30 giugno).

Infine, anche per le spese sostenute per acquisti di carburante effettuati nel quarto trimestre solare 2022, viene riconosciuto il credito d’imposta già in essere (20%) in favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, esteso alle attività agromeccaniche e alle spese di riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.

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