Imposte

Credito d’imposta per i beni strumentali anche al Comune che produce energia elettrica

La risposta a interpello 389: l’ente territoriale può accedere all’agevolazione pur non essendo soggetto Ires

di Federico Gavioli

Anche il Comune che produce energia elettrica può accedere al credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. L’agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello 389 del 22 settembre 2020 ha fornito una precisa lettura, analizzando il contenuto dell’importante agevolazione introdotta dalla legge di Bilancio 2020, su chi sono i soggetti che possono beneficiare del credito, rispetto a quelli che ne sono esclusi.

Alla base dell’intervento dei tecnici delle Entrate, c’è una istanza di interpello posta da un Comune che ha richiamato la normativa contenuta nell’articolo 1, comma 185 e seguenti della legge 160/2019, meglio conosciuta come la legge di Bilancio 2020. Tale norma ha sostituito l’agevolazione valida fino al 2019 del super e iperammortamento, con il meccanismo del credito di imposta in misura differenziata in relazione agli investimenti effettuati in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio di impresa fatta eccezione, per alcune tipologie di beni espressamente menzionati dalla norma.

Il quesito del Comune è finalizzato a sapere se il credito di imposta può essere utilizzato in relazione agli investimenti in beni strumentali nuovi che andrà ad effettuare nel 2020 nell’ambito della sua attività di produzione e distribuzione di energia elettrica, attività di impresa non soggetta a Ires, ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del Tuir, e rilevante ai fini Iva in quanto attività considerata commerciale anche per l’ente locale.

Va ricordato , infatti, che l’articolo 4, comma 5, del decreto Iva afferma che sono considerate, in ogni caso commerciali, e quindi soggette a Iva, le seguenti operazioni:
a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive cedute prevalentemente ai propri associati;
b) erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti;
e) trasporto e deposito di merci;
f) trasporto di persone;
g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, presentazioni alberghiere o di alloggio;
h) pubblicità commerciale;
i) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

La risposta delle Entrate
Le Entrate evidenziano che la normativa contenuta nella legge di Bilancio 2020 prevede che possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale , o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Dlgs 231/2001.

L’Agenzia, pertanto, nel condividere la soluzione del Comune istante, è del parere che la norma è chiara nel definire i soggetti esclusi dall’agevolazione sui beni strumentali nuovi.

Anche il Comune che non è un soggetto passivo Ires, può beneficiare dell’agevolazione fiscale in questione, sotto forma di credito di imposta secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

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