Imposte

Credito d’imposta per i beni strumentali, la fattura si può integrare

Interpello 439: si potrà stampare il documento apponendo la scritta indelebile o fare un’integrazione elettronica

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di Alessandro Sacrestano

L’agenzia delle Entrate fornisce due rassicuranti pareri a proposito della conservazione del diritto al credito d’imposta disciplinato dall’articolo 1, commi 184 a 197, della legge 160/2019 per gli investimenti in beni strumentali nuovi.

Nella risposta a interpello 439/2020, l’amministrazione finanziaria risponde ai quesiti sottoposti da un contribuente a proposito degli obblighi formali per la maturazione del bonus. Si ricorda che, tra l’altro, la norma ai fini dei successivi controlli, impone ai soggetti beneficiari di conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili, prevedendo che sulle fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati sia riportato l’espresso riferimento alle norma di agevolazione. In particolare, l’istante chiede se l’omessa apposizione della norma di riferimento su fatture e documenti comporti la decadenza dal beneficio.

Applicando per analogia il disposto di altre norme di agevolazione (ad esempio la Nuova Sabatini di cui all’articolo 2, commi 2 e seguenti, del Dl 69/2013), il Fisco ha ritenuto applicabili le medesime considerazioni di prassi e, nello specifico, quelle per cui la documentazione sprovvista dei riferimenti normativi non è considerata idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione.

Ma come regolarizzare tale mancanza?

Per le fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento alla norma può essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale di ogni fattura con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro.

Quanto alle fatture elettroniche, si potrà o stampare il documento di spesa apponendo la scritta indelebile o realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare, predisponendo un altro documento, da allegare al file della fattura in questione e contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa, da inviare allo Sdi.

Il tutto entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.

Sempre sul tema, la risposta a interpello 438/2020 ha precisato che la possibilità di sanare ex post la documentazione carente dei summenzionati requisiti, risolve ogni problema di eventuali violazioni allo Statuto del contribuente per le fattispecie in esame. Nemmeno sarebbero conferenti i precedenti di Cassazione che, con l’ordinanza 25905/2017, ha affermato che le circolari ministeriali non costituiscono fonte di diritto e, pertanto, non possono imporre al contribuente adempimenti non espressamente previsti dalla legge e men che meno istituire cause di revoca dell’agevolazione fiscale non contenute in una norma di legge. Pur nel dubbio riferito al fatto che la norma non sancisca anche per l’obbligo in discussione la decadenza dal beneficio – così come fa per la mancata disponibilità della documentazione attestante la spesa – la sanabilità di eventuali mancanze attraverso un’apposizione successiva è una soluzione, secondo il Fisco, di piena tutela per i diritti del beneficiario.

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