Finanza

Credito d’imposta investimenti, a rischio il cumulo con la Sabatini

Circolare dell’Economia esclude la possibilità per i bonus finanziati con Pnrr

di Roberto Lenzi

La risoluzione 68/E dell’agenzia delle Entrate ha evidenziato gli incentivi che sono cofinanziati dal Pnrr e confermato che gli stessi attingono già dal 2021 alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (si veda l’articolo).

Questo diventa un problema enorme per Sabatini, credito d’imposta sud e aiuti regionali se viene applicato quanto previsto dalla circolare 21/2021 del 14 ottobre scorso. Con questo documento il ministero dell’Economia, nel fornire alle amministrazioni le istruzioni tecniche per la selezione dei progetti Pnrr, inserisce il divieto di cumulo con altri incentivi pubblici degli aiuti concessi dal Pnrr.

Il passaggio che vieta il cumulo si trova nell’allegato e recita: «Obbligo di assenza del cd doppio finanziamento, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale». Il divieto è più ampio rispetto a quanto previsto dal regolamento Ue 2021/241 che si limita a vietare il cumulo con altri aiuti del Pnrr.

Sorge intanto il solito e annoso problema se uno Stato può essere più restrittivo di altri Paesi Ue, imponendo limiti che altri non hanno e quindi se viene leso il principio di pari opportunità e viene poi da menzionare il valore che hanno le circolari come fonti di diritto.

Il valore delle circolari

Il documento in cui viene sancito il divieto di cumulo con i fondi pubblici è una circolare, anzi un allegato alla circolare. Vale la pena ricordare la sentenza della Corte di cassazione 5137/2014 sul valore delle circolari e risoluzioni ministeriali.

La Corte ribadisce che l’interpretazione della normativa tributaria, contenuta in circolari o in risoluzioni, non vincola né i contribuenti né i giudici e non costituisce fonte del diritto. Sono da considerarsi documenti di prassi interni non vincolanti.

Il regolamento (Ue) 2021/241

L’articolo 9 del Regolamento (Ue) 2021/241 del 12 febbraio 2021, dal titolo «Addizionalità e finanziamento complementare», specifica che «il sostegno nell’ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo». E nei «considerando» iniziali il regolamento specifica: «Per garantire un’assegnazione efficiente e coerente dei fondi e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell’Unione in corso, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa nell’ambito del dispositivo e di altri programmi dell’Unione».

Crediti di imposta da Pnrr

Sono tre le tipologie di crediti di imposta rivolti alle imprese che sono cofinanziate dal Pnrr secondo la risoluzione.

La prima è relativa al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 e immateriali 4.0. che viene concesso a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato.

La seconda è il credito d’imposta concesso per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese. La terza riguarda il credito d’imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0.

Le prime due erano ritenute agevolazioni riconducibili alla fiscalità nazionale e quindi cumulabili con qualsiasi altra agevolazione.

Le agevolazioni cumulabili

Il credito di imposta investimenti finora è sempre stato cumulabile con tutte le agevolazioni che non ne vietano il cumulo direttamente in quanto non è considerato un aiuto di Stato. Dovrebbe quindi essere ancora cumulabile con la Sabatini, con il credito di imposta Ssud, con gli aiuti regionali che hanno ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito imposta alla ricerca è sempre stato cumulabile con bandi regionali ricerca e sviluppo e con altri bandi emessi dai diversi ministeri.

Il divieto, per quanto riguarda la Ue, quindi sembra circoscritto al «finanziare due volte la stessa spesa nell’ambito del dispositivo e di altri programmi dell’Unione», il regolamento non cita i fondi nazionali. Una modifica dell’allegato alla circolare sarebbe opportuna e con essa una riapertura del bando Simest penalizzato dalla faq che ha di fatto bloccato le richieste sulla misura digitalizzazione.

La faq, riprendendo l’allegato alla circolare di cui sopra, vietava il cumulo tra la misura e il credito di imposta agli investimenti. È evidente che il divieto di cumulo con il credito imposta agli investimenti aprirebbe uno scenario difficile da gestire con tutte le richieste di agevolazioni già in corso prima dell’uscita della circolare o di una legge che volesse confermare nei contenuti quanto già scritto nella stessa.

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