Imposte

Credito d’imposta per le aziende gasivore cumulabile con altri aiuti

Con la circolare 20 l’agenzia delle Entrate fa il punto sulle novità in tema di aliquote Iva e crediti d’imposta nel settore del gas, previste dai decreti Sostegni-ter, Energia, Ucraina e Aiuti

Agevolazioni per il settore del gas con i nuovi chiarimenti dell’agenza delle Entrate in materia di aliquote Iva e contributi straordinari in forma di credito d’imposta. Con la circolare 20/2022, l’amministrazione passa in rassegna tutte le novità dei decreti legge 17/2022 (Energia), 21/2022 (Ucraina), 50/2022 (Aiuti).

Anzitutto, le aliquote agevolate del 5%, prorogate fino a giugno per le forniture di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali. Permane l’esclusione per forme di somministrazione diversamente inquadrate sul piano contrattuale, oltre che per il gas usato per produrre energia elettrica, mentre è fermo il principio per cui l’aliquota ridotta è applicabile agli impieghi di gas metano per combustione rientranti nelle destinazioni annoverate tra le esenzioni dal pagamento dell’accisa, individuate dall’articolo 17 del testo unico accise e a quelli assoggettati ad aliquota ridotta, così come disciplinati dall’articolo 24.

Entra poi nell’aliquota ridotta il gas per autotrazione. Che sia somministrato su base periodica, ovvero singola, per l’Agenzia l’aliquota Iva da applicare alla singola operazione è pari al 5%, qualora la stessa sia effettuata nel periodo temporale di vigenza dell’agevolazione fiscale (tra il 3 maggio e l’8 luglio 2022); in caso contrario, l’operazione è assoggettata all’aliquota ordinaria.

In trattazione è poi il credito d’imposta per le imprese a forte consumo di gas naturale (cosiddette gasivore), ossia in contributo straordinario pari al 15% della spesa sostenuta, poi elevato al 20% e poi al 25 per cento. Per accedere al beneficio è necessario che le aziende abbiano subito un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato, rispettivamente, per quanto riguarda le spese sostenute nel primo trimestre 2022, come media riferita all’ultimo trimestre del 2021, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito all’ultimo trimestre del 2019 e, per le spese sostenute nel secondo trimestre 2022, come media del primo trimestre 2022, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019. Alle imprese che soddisfano questo requisito spetta il credito d’imposta in forma progressiva in funzione dei trimestri di riferimento. Peraltro, l’agevolazione è cumulabile con ogni altra misura di favore insistente sugli stessi costi ammissibili al credito, nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto.

Oltre a ciò, si interviene sulle imprese fuori parametro per essere definite “gasivore”: anche per queste, laddove abbiano subito un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del primo trimestre 2022, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019, è previsto un credito d’imposta pari al 25% della spesa per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre dell’anno in corso.

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