Credito d’imposta per ricerca e sviluppo cumulabile con il bonus start up
Il Mef alla Camera: i finanziamenti agevolati «Smart&Start» non hanno natura fiscale
Confermata la cumulabilità del nuovo credito d’imposta ricerca e sviluppo con altre agevolazioni a valere sui medesimi costi. È questa in sintesi la risposta fornita dal Mef nel question time n. 5-03577 in commissione Finanze alla Camera. Ma andiamo con ordine.
L’oggetto della richiesta di chiarimento riguardava, in particolare, la cumulabilità dei finanziamenti agevolati cosiddetti «Smart&Start», concessi alle start-up innovative per piani di impresa caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo e/o mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale e/o finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata, con il nuovo credito d’imposta ricerca e sviluppo introdotto dalla legge di Bilancio 2020.
Il Mef, sentiti preliminarmente gli uffici dell’amministrazione finanziaria e il Mise, ha in primo luogo precisato che lo strumento agevolativo per le start-up non ha natura fiscale. Lo stesso ministero ha poi confermato che il nuovo credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative introdotto dall’ultima legge di bilancio può essere fruito anche in presenza di altre misure di favore che abbiano ad oggetto i medesimi costi, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente ed a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Tale risposta appare in linea con i chiarimenti già forniti in passato dall’amministrazione finanziaria, con riferimento alla precedente formulazione del credito d’imposta R&S in vigore fino al 31 dicembre 2019.
Nel medesimo documento il ministero, richiamando il comma 203 della legge 160/2019, ha inoltre ribadito che la base di calcolo del credito d’imposta è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, fermo restando il limite sopra evidenziato (la sommatoria delle diverse agevolazioni non può eccedere il costo sostenuto).