Imposte

Credito d’imposta ricerca e sviluppo solo per i nuovi investimenti

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di Giacomo Albano

Gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo si caratterizzano per il requisito della novità, e per il requisito del rischio finanziario e di insuccesso tecnico. Pertanto non possono qualificarsi come attività di ricerca e sviluppo rilevanti ai fini del credito d’imposta gli investimenti in tecnologie già disponibili e diffuse per realizzare la trasformazione tecnologica e la digitalizzazione dei processi produttivi in chiave «Industria 4.0».

Il chiarimento arriva dalla risoluzione 46/E/2018 di ieri che, sulla base di un parere del Mise, ha negato la spettanza del credito d’imposta in relazione agli investimenti sostenuti da una società attiva nella gestione di eventi fieristici e congressuali finalizzati ad un programma di riorganizzazione dei processi industriali in una logica di smart factory.

Il progetto di ricerca e sviluppo realizzato dalla società istante si concretizzava nella progettazione, programmazione e realizzazione di software, di servizi web, app e di impianti tecnologici, destinati a supportare l’intero processo di produzione fieristica, consentendo alla società di digitalizzare i flussi documentali, migliorare la qualità dei dati, sviluppare i processi di valutazione dei risultati operativi e creare nuovi servizi. Nell’istanza si evidenziava che tale progetto avrebbe comportato la realizzazione di software unici ed originali, non presenti sul mercato, nonché di prodotti e servizi che, sebbene già presenti sul mercato, erano modificati per l’applicazione al progetto.

Il Mise, interpellato dalle Entrate, ha ricordato preliminarmente che l’individuazione delle attività ammissibili al credito di imposta è stata condotta dal legislatore ricalcando le definizioni di «ricerca fondamentale», «ricerca applicata» e «sviluppo sperimentale» contenute nella Comunicazione della Commissione europea (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014 che, a sua volta, recepisce le definizioni dalla pubblicazione Ocse noto come «Manuale di Frascati».

Affinché un progetto per lo sviluppo di un software venga classificato come R&S, lo scopo deve essere la risoluzione di un problema scientifico o tecnologico su base sistematica. Pertanto, un progetto di potenziamento, l’arricchimento o la modifica di un programma o di un sistema esistente può essere classificato come R&S se produce un avanzamento scientifico o tecnologico che si traduce in un aumento dello stock di conoscenza. Non costituiscono, invece, attività di ricerca e sviluppo, tra l’altro, le attività di sviluppo di software applicativi e di sistemi informativi aziendali che utilizzino metodi conosciuti e strumenti software esistenti.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 46/E/2018

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